Ordinanza n. 125/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/04/1996 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 87/1994
- art. 4legge 87/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 della
legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo
dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della
buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con ordinanza emessa il
9 novembre 1994 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul
ricorso proposto da Pappalardi Mario contro l'INAIL, iscritta al n.
925 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 marzo 1996 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 9 novembre 1994, pervenuta
alla Corte il 18 dicembre 1995, il tribunale amministrativo regionale
del Lazio, III sezione, ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale:
a) dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative
al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione
della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli
artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della
Costituzione, in quanto - disponendo l'estinzione dei giudizi
pendenti e la compensazione delle spese processuali - interferisce
con l'indipendenza del giudice, sottraendo alla sua valutazione i
profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle
pronunce accessorie, e in quanto - escluso il carattere innovativo
della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993
della Corte costituzionale - lede il diritto di difesa e di azione e
la naturale precostituzione del giudice;
b) dell'art. 1 della legge citata, per violazione degli artt. 3
e 36 della Costituzione, nella parte in cui limita al 30 per cento
dell'indennità integrativa speciale spettante al ricorrente già
dipendente dell'INAIL ed ancora in godimento alla data della
cessazione dal servizio, la quota computabile nella base di calcolo
ai fini dell'indennità di anzianità, con conseguente notevole
diminuzione del contenuto della prestazione economica ed irrazionale
disparità di trattamento rispetto al personale di altri comparti
pubblici;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le
questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate
inammissibili.
Considerato che identiche questioni sono già state dichiarate non
fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente
infondate con le ordinanze nn. 207, 324, 468 e 495 del 1995 e n. 19
del 1996, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente
satisfattivo - assunto dalla normativa de qua - delle aspettative dei
pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo
dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio,
fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;
che in tali decisioni - con riferimento alla questione, di natura
pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita
illegittimità della dichiarazione di estinzione d'ufficio dei
giudizi pendenti con compensazione delle spese - questa Corte ha
sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa
di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori
dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la
sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle
suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del
1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora
immediatamente determinabili;
che in conseguenza - valutato il rapporto tra l'intervento
normativo e il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è
stato accordato per via legislativa - è stata riconosciuta (e va qui
ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non
incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale
riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua
prerogativa, anche nei rapporti col legislatore" (sentenza n. 103 del
1995);
che, pertanto, le questioni sono manifestamente infondate, in
quanto il giudice a quo non offre argomenti ulteriori o diversi
rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1 e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994,
n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale
nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma,
25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione, dal tribunale
amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1996.
Il Presidente: Ferri
Il Redattore: Ruperto
Il Cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 aprile 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte