Ordinanza n. 125/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/05/2001 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8d.P.R. 818/1957
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma,
del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di
coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento
delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 6 agosto
1999 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra
Bertucci Domenico e l'Istituto nazionale per la previdenza sociale
(INPS), iscritta al numero 700 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1ª serie
speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS;
Udito nell'udienza pubblica del 20 marzo 2001 il giudice relatore
Annibale Marini;
Udito l'avvocato Carlo De Angelis per l'INPS.
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il
riconoscimento del diritto di un artigiano alla pensione di
anzianità, il tribunale di Bologna, in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza del 6 agosto 1999, ha sollevato, in riferimento
agli artt.3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art.8, primo comma, del
d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento
della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), "nella parte in cui dispone che i contributi
previdenziali indebitamente versati rimangano acquisiti alle gestioni
previdenziali e siano computabili agli effetti del diritto
dell'assicurato alle prestazioni nel caso in cui "l'accertamento
dell'indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni alla
data in cui il versamento è stato effettuato", senza che la norma
sia ritenuta applicabile ai contributi pagati alla gestione degli
artigiani";
che la norma impugnata, secondo l'interpretazione non
implausibile del rimettente, riguarderebbe solo i lavoratori
subordinati;
che, tuttavia, ad avviso dello stesso rimettente, le
fattispecie del lavoro autonomo e del lavoro subordinato sarebbero,
sotto l'aspetto della tutela previdenziale di cui all'art. 38,
secondo comma, della Costituzione, formalmente e sostanzialmente
uguali o quantomeno simili e renderebbero, pertanto, lesiva sia
dell'art. 3, primo comma, che dell'art. 38, secondo comma, della
Costituzione la diversità di disciplina, vigente per le anzidette
fattispecie, degli indebiti contributivi accertati almeno cinque anni
dopo l'avvenuto versamento;
che si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale per la
previdenza sociale (INPS), concludendo per la declaratoria di
inammissibilità o, in subordine, di infondatezza della questione;
che, secondo la difesa della anzidetta parte, la questione
sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza richiedendo la norma
censurata, ai fini della sua applicabilità, la sussistenza di un
valido rapporto previdenziale che nella specie farebbe difetto;
che, secondo la stessa parte, la questione sarebbe comunque
infondata in quanto il principio di eguaglianza non potrebbe essere
invocato nel caso in esame in considerazione della intrinseca
disomogeneità delle situazioni messe a raffronto dal rimettente.
Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata della
Corte di cassazione, l'applicazione dell'art. 8, primo comma, del
d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento
della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), nella parte in cui dispone che i contributi
previdenziali indebitamente corrisposti, se accertati come tali dopo
cinque anni dal loro versamento, rimangono acquisiti alle singole
gestioni assicurative e sono computabili sia al fine del diritto alla
prestazione previdenziale che riguardo alla misura di questa,
presuppone la sussistenza al momento del versamento di un valido
rapporto assicurativo;
che, secondo quanto inequivocamente risulta dall'ordinanza di
rimessione, l'anzidetto presupposto non ricorre nella fattispecie in
esame per il periodo compreso fra il 1 ottobre 1966 ed il 31 dicembre
1970;
che, infatti, relativamente a tale periodo, il ricorrente nel
giudizio a quo, essendo stato cancellato in data 29 dicembre 1978
dall'elenco degli artigiani tenuto presso la Camera di commercio di
Cosenza, non rivestiva la qualifica di artigiano e risultava, quindi,
privo di un requisito indispensabile per l'attivazione di un valido
rapporto assicurativo;
che, d'altra parte, il provvedimento di cancellazione del
ricorrente dall'elenco degli artigiani, pur genericamente censurato
dal rimettente, non risulta oggetto di una specifica pronunzia di
illegittimità;
che, pertanto, la questione sollevata va dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non essendo,
per quanto detto, la norma censurata comunque applicabile nel
giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8, primo comma, del d.P.R.
26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordinamento della
legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni
dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti), sollevata, in riferimento agli artt.3, primo comma, e
38, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Bologna, in
funzione digiudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte