Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1988

dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento nel

procedimento penale a carico di Volcan Domenico, iscritta al n. 687

del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di

Trento, con ordinanza del 20 maggio 1988, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 136 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura

penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio

1984, n. 400), nella parte in cui "esclude che l'imputato possa

appellare la sentenza di non doversi procedere per amnistia, ai fini

e nei limiti di cui all'art. 152 II comma c.p.p.";

considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988 (v.

anche le ordinanze di manifesta inammissibilità n. 1137 del 1988 e

n. 91 del 1989), ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come

sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400),

proprio "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di

proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma,

del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che

lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia".

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di

procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge

31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e

sull'appello contro le sentenze del pretore), "nella parte in cui

esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei

limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale,

avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per

estinzione del reato per amnistia", già dichiarato

costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 922 del

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte