Ordinanza n. 126/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 399Codice di procedura penale
- art. 11legge 400/1984
usata come parametro
citata
- art. 152Codice di procedura penale
- art. 152legge 400/1984
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 399 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1988
dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento nel
procedimento penale a carico di Volcan Domenico, iscritta al n. 687
del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di
Trento, con ordinanza del 20 maggio 1988, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 24 e 136 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura
penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio
1984, n. 400), nella parte in cui "esclude che l'imputato possa
appellare la sentenza di non doversi procedere per amnistia, ai fini
e nei limiti di cui all'art. 152 II comma c.p.p.";
considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988 (v.
anche le ordinanze di manifesta inammissibilità n. 1137 del 1988 e
n. 91 del 1989), ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come
sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400),
proprio "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di
proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma,
del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che
lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di
procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge
31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e
sull'appello contro le sentenze del pretore), "nella parte in cui
esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei
limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale,
avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per
estinzione del reato per amnistia", già dichiarato
costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 922 del
1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte