Ordinanza n. 126/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 11681170r.d. 262/1942
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2,
del codice di procedura civile, promossi con ordinanze emesse il 16
agosto 1996 dal pretore di Trani - sezione distaccata di Canosa di
Puglia, il 30 maggio ed il 23 agosto 1997 dal pretore di Ancona -
sezione distaccata di Fabriano, rispettivamente iscritte ai nn. 111,
565 e 690 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 12, 38 e 42, prima serie speciale,
dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il pretore di Trani - sezione di Canosa di Puglia,
dopo aver rigettato una domanda di reintegrazione nel possesso, ed
essendo medio tempore intervenuto il provvedimento con cui il
tribunale, in accoglimento del reclamo, aveva viceversa concesso
l'interdetto, nel corso del giudizio di merito, con ordinanza emessa
il 16 agosto 1996, ha sollevato - in relazione agli articoli 24, 25,
97 e 101 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 703 del codice di procedura civile, nella
parte in cui, richiamando genericamente tutta la disciplina dettata
per i procedimenti cautelari, non esclude l'applicazione al
procedimento possessorio delle norme sull'instaurazione del giudizio
di merito;
che, secondo il rimettente, nessuna soluzione interpretativa in
ordine a tale norma potrebbe evitare la violazione dei dettami
costituzionali;
che, infatti, il giudice a quo non potrebbe rilevare l'eventuale
incompatibilità venutasi a creare con la instaurazione del giudizio
di merito davanti a lui, che rappresenta il giudice naturale del
giudizio stesso, senza conseguente violazione dell'art. 25 Cost.;
che, ciò posto, ove egli si ritenesse vincolato nel decidere il
merito dopo la concessione del provvedimento interdittale in sede di
reclamo, resterebbe inevitabilmente violato il principio del libero
convincimento del giudice sancito dall'art. 101 Cost.;
che, nel caso invece di ritenuta libertà di giudizio, e dunque di
emissione di nuovo provvedimento negativo da parte di lui, verrebbero
frustrate le ragioni di tutela invocate dal ricorrente e, d'altra
parte, risulterebbe del tutto inutile il previsto rimedio del
reclamo, con conseguente violazione sia dell'art. 24 sia dell'art. 97
Cost.;
che il pretore di Ancona - sezione di Fabriano, dopo aver
concesso un provvedimento possessorio, adito con citazione per il
giudizio di merito (essendo stato medio tempore respinto il reclamo
proposto avverso l'interdetto), ha sollevato - in relazione agli
artt. 3, 24, 42 e 97 della Costituzione - questione di legittimità
costituzionale dell'art. 703, comma 2, del codice di procedura
civile, "limitatamente al riferimento operato dalla predetta norma ad
un procedimento di merito successivo all'ordinanza di accoglimento o
di rigetto dei provvedimenti di cui agli artt. 1168-1170 cod. civ.";
che, secondo il giudice a quo, la configurabilità del "merito
possessorio" implicherebbe l'applicazione dell'art. 669-octies -
secondo il quale in caso di accoglimento è fissato un termine per
l'inizio del giudizio - e determinerebbe così disparità di
trattamento rispetto all'ipotesi di rigetto della domanda
d'interdetto;
che, di contro, ove si escludesse l'operatività di detta norma,
il rinvio ex art. 703 diventerebbe privo di significato, con
conseguente violazione del principio di ragionevolezza;
che, in ogni caso, tale principio verrebbe violato dall'assoluta
indeterminatezza e incongruità del merito possessorio quale oggetto
di una seconda fase di giudizio;
che, inoltre, la presenza di una fase di merito renderebbe più
gravosa la tutela del proprietario non possessore, costretto ad
attendere la definizione del giudizio possessorio prima di veder
riconosciuto il proprio diritto, nonché quella del proprietario
possessore, il quale dovrebbe duplicare l'attività processuale
necessaria all'affermazione del diritto, con conseguente violazione
degli altri parametri evocati.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti per l'analogia
delle questioni, concernenti, anche se con prospettazioni
contrapposte, il rapporto tra giudizio possessorio e nuovo
procedimento cautelare uniforme;
che, al riguardo, questa Corte ha già ritenuto, sia pure
incidentalmente, come la tradizionale struttura bifasica di detto
giudizio non sia rimasta modificata a séguito della riforma del
codice di procedura civile attuata con la legge 26 novembre 1990, n.
353, ed ha altresì rilevato il carattere selettivo del richiamo al
procedimento cautelare uniforme, contenuto nell'art. 703 cod. proc.
civ., vo'lto a consentire l'applicabilità delle sole norme della
novella compatibili con le caratteristiche del procedimento
possessorio (v. ordinanze n. 203 del 1996 e n. 125 del 1997);
che tale avviso risulta confermato dalla recente sentenza 24
febbraio 1998, n. 1984, della Corte di cassazione a sezioni unite,
secondo la quale il giudizio in parola consta tuttora di una fase
sommaria e di una di merito, introdotte entrambe dall'unica domanda
proposta con il ricorso al pretore;
che la lettura in questo senso dell'art. 703 cod. proc. civ.
porta chiaramente ad escludere i vulnera all'art. 24 della
Costituzione paventati dal pretore di Ancona, in quanto
l'inapplicabilità dell'art. 669-octies non priva affatto di
contenuto il rinvio contemplato nella norma, attraverso il quale
viene introdotto l'istituto del reclamo con la conseguenza di
rafforzare le garanzie processuali delle parti, soprattutto a
séguito delle sentenze n. 253 del 1994 e n. 501 del 1995
(concernenti l'estensione di tale rimedio al provvedimento di
diniego);
che, inoltre, la peculiarità della situazione sostanziale
sottesa alle azioni possessorie, consistente nel diritto alla
conservazione integrale del potere sulla cosa, non consente di
instaurare alcuna relazione o confronto con il diritto di proprietà
per inferire una ipotetica difficoltà della tutela di questo,
viceversa esplicantesi su un piano affatto diverso; per cui si palesa
non pertinente il richiamo all'art. 42 Cost.;
che del pari inconferente appare il riferimento all'art. 97
Cost., non evocabile con riguardo a profili concernenti la
giurisdizione (cfr., da ultimo, sentenza n. 16 del 1998);
che, infine, del tutto prive di consistenza si rivelano le
osservazioni del pretore di Trani in ordine ad asseriti "vincoli"
derivanti al giudice del merito possessorio dall'esito del reclamo
avverso il provvedimento da lui già reso in sede interdittale, e
circa l'ipotizzata sua "incompatibilità" a conoscere in via
ordinaria per essersi egli già pronunciato in tale fase;
che, sul punto, è appena il caso di ribadire che "il giudizio di
merito non è descrivibile quale valutazione operata sulla medesima
res iudicanda sì da dover ravvisare nel precedente giudizio espresso
sulla domanda cautelare ragioni d'incompatibilità" (sentenza n. 326
del 1997), e di rilevare altresì come il reclamo riguardi
esclusivamente il thema decidendum della fase sommaria (v. sentenza
n. 65 del 1998), per cui la statuizione che ne segue risulta
ininfluente rispetto a quella destinata a concludere il giudizio a
cognizione piena.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 703, comma 2, del
codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3,
24, 25, 42, 97 e 101 della Costituzione, dai pretori di Trani -
sezione di Canosa di Puglia e di Ancona - sezione distaccata di
Fabriano, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte