Ordinanza n. 127/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1974 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di sciogli
mento del matrimonio), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 maggio 1973 dalla Corte d'appello
dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Masciocchi Nanda e
Manenti Alessandro, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10
ottobre 1973;
2) ordinanza emessa il 30 marzo 1973 dalla Corte d'appello di
Trieste nel procedimento civile vertente tra Pecile Rosa e Del Negro
Rino, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 294 del 14 novembre 1973;
3) ordinanza emessa il 30 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel
procedimento civile vertente tra De Castro Mario e Gravili Rita,
iscritta al n. 410 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 314 del 5 dicembre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con ordinanze emesse il 30 marzo 1973 dalla Corte di
appello di Trieste nel corso di un procedimento civile tra Pecile Rosa
e Del Negro Rino, il 30 maggio 1973 dal tribunale di Lecce nel corso di
un procedimento civile tra De Castro Mario e Gravili Rita ed il 29
maggio 1973 dalla Corte di appello dell'Aquila nel corso di un
procedimento civile tra Masciocchi Nanda e Manenti Alessandro sono
state sollevate, in riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio";
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che questioni identiche o strettamente analoghe sono
state dichiarate non fondate da questa Corte con la sentenza 6 dicembre
1973, n. 176, e che non vengono addotti argomenti nuovi che possano
indurre a discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, recante
"Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio", sollevate in
riferimento agli artt. 7, 29 e 138 della Costituzione dalla Corte di
appello di Trieste, dal tribunale di Lecce e dalla Corte di appello
dell'Aquila con le ordinanze di cui in epigrafe e già dichiarate non
fondate con la sentenza n. 176 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte