Corte costituzionale

Ordinanza n. 127/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 30

aprile 1997 dal pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di

Asiago, ed il 9 giugno 1997 dal pretore di Bassano del Grappa,

rispettivamente iscritte ai nn. 481 e 745 del registro ordinanze 1997

e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 30 e 44,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che il pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata

di Asiago, con ordinanza in data 30 aprile 1997 ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

del giudice, che abbia pronunciato sentenza di applicazione della

pena ai sensi dell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. nei confronti

di uno o più concorrenti nel reato, a giudicare con il rito

ordinario altri concorrenti nel medesimo reato;

che il remittente riferisce che egli ha già pronunciato, previa

separazione del processo, sentenza di applicazione della pena su

richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di

un concorrente nel medesimo reato ascritto anche agli imputati ora

sottoposti al suo giudizio, e che il presidente del tribunale ha

rigettato la sua successiva dichiarazione di astenersi nel giudizio

nei confronti dei concorrenti;

che uno dei coimputati - riferisce ancora il remittente - ha

presentato in prosieguo dichiarazione di ricusazione, che è stata

però respinta dal tribunale;

che l'ordinanza richiama la sentenza n. 371 del 1996, con la

quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in

cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti

di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a

pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti,

nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua

responsabilità penale sia già stata comunque valutata;

che, alla luce di tale pronuncia - argomenta il giudice a quo -

la valutazione di merito, compiuta nella sentenza che ha definito il

rito speciale, in ordine alla rilevanza penale di una condotta

ascritta, a titolo di concorso, a più imputati, non potrebbe non

riflettersi sulla posizione dei concorrenti che lo stesso giudice sia

chiamato successivamente a giudicare con rito ordinario, "attesa la

struttura unitaria che il reato commesso in concorso di persone -

ancorché eventuale e non già necessario - presenta";

che, per ovviare alla vulnerazione che altrimenti ne

conseguirebbe al principio del giusto processo, si imporrebbe un

ulteriore intervento additivo sull'art. 34 del codice di procedura

penale nei termini prospettati;

che, con altra ordinanza in data 9 giugno 1997, il pretore di

Bassano del Grappa ha sollevato, in riferimento ai medesimi

parametri, analoga questione di legittimità costituzionale dell'art.

34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un

imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare

sentenza nei confronti di altri soggetti, chiamati a rispondere della

stessa imputazione in concorso di persone con il primo;

che, con argomentazioni non dissimili da quelle contenute nella

precedente ordinanza, il remittente osserva che con la sentenza che

ha definito il rito speciale egli ha comunque esaminato il merito

dell'accusa, pervenendo alla conclusione che non ricorrevano i

presupposti di una sentenza di proscioglimento degli imputati che

avevano richiesto la pena concordata;

che tale valutazione, a suo avviso, non potrebbe non riflettersi

sulla posizione dei residui concorrenti che hanno inteso affrontare

il rito ordinario, in quanto la sentenza di applicazione della pena

su richiesta implicherebbe quanto meno l'opinione della sussistenza

del fatto e della sua previsione come reato;

che in difetto di una dichiarazione di illegittimità

costituzionale

in parte qua dell'art. 34 del codice di procedura penale verrebbe

violato il principio del giusto processo, la cui latitudine sarebbe

maggiore della questione decisa dalla sentenza n. 371 del 1996 di

questa Corte;

che in quest'ultimo giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata.

Considerato che le due ordinanze hanno ad oggetto la medesima

disposizione, censurata sotto identici profili, sicché i relativi

giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente;

che i remittenti dubitano, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, della legittimità dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità

del giudice, che abbia pronunciato sentenza di cui all'art. 444 cod.

proc. pen. nei confronti di un imputato di reato a titolo di concorso

eventuale, a giudicare con il rito ordinario altri concorrenti nel

medesimo reato;

che, secondo le ordinanze di remissione, la logica sottesa alla

sentenza n.371 del 1996 comporterebbe che il giudice che si sia

pronunciato in un precedente giudizio sulla responsabilità di alcuni

concorrenti sia per ciò solo colpito da incompatibilità in

relazione al processo che venga successivamente celebrato nei

confronti di altro o altri concorrenti;

che, invece, quella sentenza mantiene espressamente ferma la

precedente acquisizione giurisprudenziale, che risale alle sentenze

n. 186 del 1992 e n. 439 del 1993: nelle ipotesi di concorso di

persone nel reato, la autonomia delle posizioni di ciascun

concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della

fattispecie, una segmentazione di processi e la scomposizione del

fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in

processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare

quella dell'altro;

che con la sentenza n. 371 del 1996 si è però affermato che il

principio costituzionale del giusto processo impedisce che uno stesso

giudice valuti più volte, in sentenza, in successivi processi la

responsabilità penale di una persona in relazione al medesimo reato;

che l'incompatibilità del giudice non può essere dunque estesa

a tutte le ipotesi in cui si proceda separatamente nei confronti dei

concorrenti nel reato, ma deve essere circoscritta ai casi in cui,

con la sentenza che definisce il processo a carico di un imputato,

vengano compiute, sia pure incidentalmente, valutazioni in ordine

alla responsabilità penale di altro coimputato rimasto formalmente

estraneo al processo;

che adottare una sentenza di applicazione della pena su richiesta

nei confronti di alcuni dei concorrenti nel reato non significa

necessariamente esprimere valutazioni circa la responsabilità degli

ulteriori concorrenti estranei al processo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e

24 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione

distaccata di Asiago, e dal pretore di Bassano del Grappa con le

ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:127 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte