Ordinanza n. 128/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/03/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 698/1975
- art. 5legge 698/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge
23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia), come modificato dall'art. 5 della legge 1° agosto
1977, n. 563, promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio e 13
maggio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio su
ricorso proposto da Arena Ferro Olga ed altri contro I.N.A.D.E.L. ed
altro, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il T.A.R. del
Lazio dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., della
legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge
23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia), nel testo modificato con l'art. 5 della legge 1°
agosto 1977, n. 563;
che l'impugnativa muove dal presupposto che tale disposizione
preveda che le indennità di anzianità maturate dagli ex dipendenti
dell'O.N.M.I., trasferiti alle regioni od allo Stato, per il servizio
prestato alle dipendenze di tale ente vadano liquidate solo all'atto
della definitiva cessazione dal servizio presso gli enti di
destinazione, ma sulla base non dell'ultima retribuzione percepita
presso di questi, bensì di quella corrisposta dall'O.N.M.I. alla
data del suo scioglimento (31 dicembre 1975);
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che, tale questione, già sollevata nei medesimi
termini dallo stesso T.A.R. del Lazio (r.o. nn. 461 e 462/88), è
stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con
la sentenza n. 164 del 1989, "dovendosi intendere la norma impugnata
nel senso che l'indennità di anzianità vada calcolata sulla base
dell'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione";
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 23 dicembre
1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera
nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia), nel
testo modificato con l'art. 5 della legge 1° agosto 1977, n. 563,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ordinanza del 25
febbraio e 13 maggio 1987, pervenuta alla Corte costituzionale il 30
ottobre 1990 (r.o. n. 692/90).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte