Ordinanza n. 128/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/05/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1283Codice civile
- art. 25d.lgs. 342/1999
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1283 del codice
civile e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 342 (Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal
giudice di pace di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra
la BA.MA. S.a.s. e la Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.a.,
iscritta al n. 727 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la
legittimità del computo di interessi anatocistici in un "rapporto di
conto corrente" tra una banca ed un cliente di questa, il giudice di
pace di Civitavecchia, con ordinanza del 26 aprile 2000, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in via principale,
dell'art. 1283 del codice civile, in riferimento agli artt. 45 e 47
della Costituzione, nonché, in via subordinata, dell'art. 25, "comma
2" [recte: comma 3], del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), in
riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, nella parte
in cui "può (...) anche essere interpretato" nel senso di
considerare valide ed efficaci tutte le clausole sulla
capitalizzazione degli interessi contenute nei contratti stipulati
anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo
[19 ottobre 1999];
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo dichiararsi inammissibili le sollevate questioni, sia in
relazione all'art. 1283 cod. civ. che all'art. 25, comma 3, del
decreto legislativo n. 342 del 1999.
Considerato che, per quanto attiene alla questione proposta in
via principale, l'ordinanza di rimessione, per la carente descrizione
dei presupposti di fatto della controversia e per la mancata
indicazione dei limiti di applicabilità dell'art. 1283 cod. civ.
alla fattispecie, non consente di individuare - tra quelle contenute
nella disposizione denunciata - la norma applicabile al giudizio a
quo ed impedisce, pertanto, la valutazione della rilevanza della
questione;
che, in particolare, la genericità della motivazione non
permette di comprendere se il rimettente si dolga di un uso normativo
- da lui accertato - legittimante l'anatocismo, ovvero se lamenti che
si producano interessi su interessi nelle altre ipotesi previste
dall'art. 1283 cod. civ;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
che, quanto alla questione proposta in via subordinata,
questa Corte, con sentenza n. 425 del 2000, successiva all'ordinanza
di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 342 del 1999, per
violazione dell'art. 76 della Costituzione;
che, pertanto, la norma denunciata non vive più
nell'ordinamento giuridico e dunque anche tale questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 51, n. 24
del 2001 e n. 551 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 1283 del codice civile e
dell'art. 25, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342
(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia),
sollevate, in riferimento agli evocati parametri, dal giudice di pace
di Civitavecchia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:128 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte