Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate.
FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) FIDEIUSSONE - IN GENERE (Nozione, caratteristiche, distinzioni) - Contratto autonomo di garanzia - Eccezioni 43 <!-- pag. 44 --> relative all’invalidità del contratto principale - Opponibilità da parte del garante - Esclusione - Limiti - Nullità della pattuizione di interessi ultralegali - Conseguenze.
Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, in quanto nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa.
Cass. civ. n. 33748/2025Sez. 1Rv. 676400-01
Precedenti: 645219-01, 675208-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Contratto di conto corrente bancario – Stipulazione antecedente alla delibera del CICR del 9 febbraio 2000 – Capitalizzazione trimestrale degli interessi - Sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 - Illegittimità costituzionale art. 25 comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Nullità delle clausole - Applicabilità dell'art. 7, comma 2, della delibera del CICR del 9 febbraio 2020 - Esclusione - Conseguenze.
In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Cass. civ. n. 33336/2025Sez. 1Rv. 676529-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 120 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 25 d.lgs. 342/1999
Precedenti: 657637-01, 577944-01
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Conto corrente – Apertura di credito - Accertamento della nullità di clausole anatocistiche - Domanda di ripetizione di indebito - Individuazione delle rimesse solutorie - Rideterminazione del saldo - Necessità.
In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi a interessi non dovuti o per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito - a prescindere dall'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato - e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del correntista, individuando se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.
Cass. civ. n. 31781/2025Sez. 1Rv. 676559-01
Riguarda ancheart. 1842 Codice civileart. 1852 Codice civileart. 2033 Codice civileart. 1843 Codice civileart. 2934 Codice civileart. 2935 Codice civile
Precedenti: 658248-01, 660509-01, 667221-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Anatocismo bancario - Illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999 - Applicazione ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera del CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, restando irrilevante la precedente applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle clausole contrattuali viziate da nullità; ne consegue che, ai fini dell'introduzione di una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Cass. civ. n. 28599/2025Sez. 1Rv. 676866-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 120 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 25 d.lgs. 342/1999
Precedenti: 676373-01
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO Anatocismo bancario - Applicazione ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000 - Condizioni.
Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall'art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell'impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo art. 7.
Cass. civ. n. 27460/2025Sez. 1Rv. 676373-01
Riguarda ancheart. 1418 Codice civileart. 120 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.art. 25 d.lgs. 342/1999
Precedenti: 657637-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA Regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 - Trattenute sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà ad opera della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti - Illegittimità - Credito conseguente - Interessi legali - Decorrenza - Dalla data di maturazione del diritto - Fondamento.
Nel regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, ai crediti maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una componente essenziale.
Cass. civ. n. 16677/2025Sez. LRv. 675609-01
Riguarda ancheart. 16 legge 412/1991art. 1224 Codice civileart. 2033 Codice civile
Precedenti: 632881-01, 647568-01
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).