Ordinanza n. 129/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 02/05/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.l. 10/1984
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 36Costituzione
- art. 39Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
d.l. 15 febbraio 1984 n. 10 (misure urgenti in materia di tariffe, di
prezzi amministrati e di indennità di contingenza), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 16 e 12 marzo 1984 dal Pretore di
Bologna nei procedimenti civili vertenti tra Serazzi Maria Luisa ed
altri e Carcuro Domenico ed altro contro S.p.a. Poligrafici Editoriale,
iscritte ai nn. 504 e 505 del registro ordinanze 1984 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 31 marzo 1984 dal Pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Ottonello Tomaso ed altro e S.p.a.
Boero Colori, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 348 dell'anno
1984;
3) ordinanza emessa il 5 aprile 1984 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Rosolia Luigi e S.p.a. Voxon,
iscritta al n. 920 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Predieri Marina ed altri, di
Carcuro Domenico e della Soc. Boero nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 aprile 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con due ordinanze in data 12 e 16 marzo 1984, il
Pretore di Bologna ha impugnato l'art. 3 del d.l. 15 febbraio 1984, n.
10 (recante "misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi
amministrati e di indennità di contingenza"), in virtù del quale "per
l'anno 1984, i punti di variazione della misura dell'indennità di
contingenza e di indennità analoghe per i lavoratori privati e della
indennità integrativa speciale... per i lavoratori pubblici non
possono essere determinati in più di due dal 1 febbraio, in più di
due dal 1 maggio, in più di due dal 1 agosto ed in più di tre dal 1
novembre 1984": argomentando che il "taglio" così operato si porrebbe
in contrasto con i precetti costituzionali di cui all'art. 3 (sia per
la sottrazione di parte del reddito dei lavoratori a favore dei datori
di lavoro, sia perché i lavoratori stessi sarebbero i soli colpiti,
sia perché verrebbero ugualmente incisi i redditi più bassi e quelli
più alti), all'art. 36 (perché al lavoro prestato nella stessa
qualità e quantità farebbe riscontro, nei periodi indicati, una
retribuzione con diminuito potere di acquisto) ed all'art. 39 Cost.
(perché la soluzione legislativamente imposta in materia violerebbe la
libertà di contrattazione delle associazioni sindacali);
che identica questione di costituzionalità dell'art. 3 d.l. n.
10/1984 è stata sollevata anche dal Pretore di Genova con ordinanza
del 31 marzo 1984 e dal Pretore di Roma con altra ordinanza del 5
aprile 1984;
che si sono costituiti, nei giudizi relativi alle ordinanze del
Pretore di Bologna, i lavoratori istanti e, nel giudizio relativo
all'ordinanza del Pretore di Genova, la società convenuta (per
sostenere rispettivamente la fondatezza e l'infondatezza della predetta
questione); ed è inoltre intervenuto, in tutti i giudizi, il
Presidente del Consiglio dei ministri che, da parte sua, ha concluso
per l'inammissibilità ed in subordine per la infondatezza delle
impugnative.
Considerato che i quattro giudizi possono essere riuniti ed
unitariamente decisi poiché propongono identiche questioni di
costituzionalità;
che, per altro, le questioni stesse sono manifestamente
inammissibili in quanto l'impugnato d.l. n. 10/1984 è nel frattempo
decaduto per mancata conversione in legge (cfr. sentenza n. 307/1983):
né giova a conservarlo in vita il successivo d.l. 17 aprile 1984, n.
70 (convertito in l. 219/1984), che ne ha parzialmente riproposto il
contenuto (cfr. sentenza n. 59/1982); ed in relazione al quale analoghe
questioni di legittimità sono state comunque già esaminate e decise
(nel senso della non fondatezza) con sentenza n. 34/1985.
Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. 15 febbraio 1984, n.
10, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 della Costituzione,
con le ordinanze dei Pretori di Bologna, Genova e Roma, di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 aprile 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte