Ordinanza n. 129/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5d.l. 953/1982
- art. 5legge 53/1983
usata come parametro
citata
- art. 2697Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5,
cinquantunesimo comma, della legge 28 febbraio 1983, n. 53, e del
comma n. 32 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia
tributaria), promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1986 dal
Pretore di Torino, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che nel corso di un procedimento per opposizione ad
ingiunzione fiscale, nel quale la s.n.c. Maddalena negava di dover
pagare una somma per omesso versamento di tassa automobilistica,
oltre a sovrattasse, spese ed interessi, il Pretore di Torino con
ordinanza del 27 novembre 1986 (reg.ord. n. 92 del 1987) sollevava
questioni di legittimità costituzionale di diverse disposizioni del
d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n.
53. Precisamente il Pretore osservava che:
A) L'art. 5, cinquantunesimo comma, d.l. cit., stabiliva che il
diritto dell'Amministrazione finanziaria alla tassa in questione si
prescrivesse con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui
doveva essere effettuato il pagamento, ossia imponeva al contribuente
l'onere di conservare per tre anni la ricevuta, mentre permetteva che
gli uffici postali, materiali percettori del tributo, in base a loro
disposizioni interne distruggessero dopo soli due anni la relativa
documentazione. Ciò, in caso di smarrimento della ricevuta, rendeva
impossibile dopo il biennio la prova del pagamento e sembrava dar
luogo perciò ad una diseguaglianza di trattamento tra cittadini
(art. 3 Cost.);
B) L'art. 5, trentaduesimo (recte: ventiseiesimo) comma, d.l.
cit., nella parte in cui prevedeva una maggiore imposizione per i
veicoli diesel rispetto ai veicoli a benzina, non pareva giustificato
dal minor consumo di combustibile da parte dei primi, posto che il
tributo colpiva la "proprietà" e non la "circolazione" dei veicoli
stessi: ciò sembrava risolversi in un'ulteriore lesione del
principio di eguaglianza.
C) L'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. cit., nel trasformare la
"tassa di circolazione" in "imposta sulla proprietà", creava
"tributi discriminatori, persecutori, espropriativi", così violando
gli artt. 3, 42, 53 Cost. Il Pretore sosteneva questa censura
allegando all'ordinanza di rimessione un "foglio illustrativo";
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta,
chiedeva dichiararsi l'inammissibilità e, in subordine, la non
fondatezza delle questioni;
Considerato che in base al principio generale del nostro
ordinamento, canonizzato nell'art. 2697 cod. civ., chi pretende o
eccepisce alcunché in giudizio ha l'onere di fornire la relativa
prova, né può sottrarsi all'onere medesimo pretendendo che altri
soggetti, compresa la pubblica amministrazione, sopperiscano alla sua
negligenza conservando in sua vece la documentazione probatoria; onde
la manifesta infondatezza della questione sub A);
che spetta alla discrezionalità del legislatore, il quale
intenda stabilire imposte sulla proprietà di determinati beni, di
differenziare eventualmente le aliquote tenendo conto del loro costo
d'uso, restando la relativa scelta sottratta al sindacato di questa
Corte ai sensi dell'art. 28 l. n. 87 del 1953; onde la manifesta
infondatezza della questione sub B);
che la questione sub C) è manifestamente inammissibile per
difetto di motivazione, contenendo il "foglio illustrativo" allegato
all'ordinanza di rimessione soltanto generiche osservazioni di
politica economico-tributaria;
Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 5, ventiseiesimo e cinquantunesimo comma,
d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in l. 28 febbraio 1983, n.
53, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Torino
con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 5, trentaduesimo comma, d.l. cit., sollevate
in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost. con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte