Ordinanza n. 129/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo
comma, e 445, primo comma, del codice di procedura penale del 1988,
promosso con ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dal Tribunale di
Busto Arsizio nel procedimento penale a carico di Barotto Bruno,
iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Udito l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza del 21
novembre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, primo
comma, e 25, primo comma, della Costituzione, questioni di
legittimità degli artt. 444, secondo comma, e 445, primo comma, del
codice di procedura penale del 1988, "laddove le norme in esame
prevedono: la prima che il giudice, se vi è costituzione di parte
civile, non debba decidere sulla relativa domanda; la seconda che,
anche quando sia stata pronunziata dopo la chiusura del dibattimento,
la sentenza non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi";
E che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che l'ordinanza è stata emessa prima del compimento
delle formalità di apertura del dibattimento di primo grado relativo
ad un processo già in corso alla data di entrata in vigore del nuovo
codice di procedura penale;
che per quanto riguarda i "procedimenti in corso" a tale data,
la possibilità di far luogo ad applicazione della pena su richiesta
delle parti è appositamente disciplinata dall'art. 248 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come dall'art. 247 dello stesso
decreto è appositamente disciplinata la possibilità di far luogo
negli stessi procedimenti a giudizio abbreviato;
e che, quindi, le norme denunciate non potrebbero ricevere
diretta applicazione nel giudizio a quo, data l'autonomia della
disciplina transitoria in materia rispetto alla disciplina
codicistica (v. sentenza n. 66 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 444, secondo comma, e 445,
primo comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 25, primo comma, della
Costituzione, dal Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza del 21
novembre 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte