Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Professioni - Avvocato - Procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio nazionale forense - Previsione che la sentenza di patteggiamento pronunciata nel giudizio penale abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso - Denunciata irrazionalità intrinseca nonché violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 445, comma 1- bis , e 653, comma 1- bis , cod. proc. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, comma secondo, 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost., nella parte in cui, equiparata la sentenza di cui all'art. 444 dello stesso codice ad una sentenza di condanna, prevedono che essa abbia efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Non é irragionevole la scelta legislativa di perequare, agli effetti del giudizio disciplinare, l'efficacia probatoria della pronuncia di condanna a seguito di dibattimento e della pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti. Invero, la più recente giurisprudenza di legittimità e l'evoluzione normativa del patteggiamento avvalorano un principio di tendenziale equiparazione delle dette pronunce. La legge n. 97 del 2001, prevedendo l'efficacia nel giudizio disciplinare sia della sentenza penale irrevocabile di condanna sia della sentenza di applicazione della pena su richiesta, ha inteso assicurare non solo una sostanziale coerenza tra sentenza penale ed esito del procedimento amministrativo, ma, soprattutto, una linea di maggiore rigore per garantire il corretto svolgimento dell'azione amministrativa. Nel perseguire i riferiti obiettivi, la disciplina impugnata, da un lato, ha parificato tutti i giudicati penali derivanti da qualsiasi tipo di sentenza (sia essa pronunciata a seguito di patteggiamento, o di giudizio abbreviato, ovvero di dibattimento); dall'altro, ha accomunato, agli stessi fini, i vari giudicati, vuoi di condanna, vuoi di assoluzione. Parimenti, non è irragionevole l'opzione legislativa di assegnare alla sentenza di patteggiamento efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare, escludendola, invece, per il giudizio civile o amministrativo di danno, poiché quest'ultimo è un giudizio contenzioso tra parti pariteticamente contrapposte, per le quali gli effetti extrapenali del giudicato di condanna devono tenere conto della possibilità che entrambe le parti abbiano avuto di misurarsi in contraddittorio in sede penale. La stessa esigenza non rileva nei rapporti tra patteggiamento e giudizio disciplinare, avuto riguardo alla natura di tale giudizio ed all'identità soggettiva della parte chiamata a partecipare ai rispettivi procedimenti: nell'uno quale imputato e nell'altro quale incolpato in sede disciplinare. Non sussiste, inoltre, la dedotta violazione degli artt. 24, comma secondo, e 111, comma secondo, Cost. Infatti, premesso che la scelta del patteggiamento é un diritto dell'imputato, cui si accompagna l'accettazione di tutti gli effetti, favorevoli e sfavorevoli, tassativamente tracciati dal legislatore come elementi coessenziali allo stesso istituto; e che tra questi effetti non irragionevolmente é annoverato anche il valore di giudicato ai fini del giudizio disciplinare; la circostanza che l'imputato accetti una determinata condanna penale sta univocamente a significare che ha ritenuto, a quei fini, di non contestare il fatto e la propria responsabilità, con la conseguenza di rendere per ciò stesso coerente, rispetto agli evocati parametri, la possibilità che, intervenuto il giudicato su quel fatto e sulla relativa attribuibilità allo stesso imputato, simili componenti del giudizio si cristallizzino anche agli effetti del giudizio disciplinare. Sulla ratio della legge n. 97 del 2001, v. la citata sentenza n. 186/2004. Nel senso che la scelta del patteggiamento rappresenta un diritto per l'imputato, espressivo, esso stesso, del più generale diritto di difesa, v. la citata ordinanza n. 309/2005.
Riguarda ancheart. 653 Codice di procedura penale
Processo penale - Rapporto con il procedimento disciplinare - Sentenze di applicazione della pena su richiesta - Effetto di giudicato nel procedimento disciplinare - Applicabilità retroattiva, ovvero alle pronunce intervenute anteriormente alla nuova disciplina - Violazione del diritto alla difesa esplicabile nel procedimento disciplinare - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui dispone l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della stessa legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Infatti la componente negoziale propria dell'istituto del patteggiamento, postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare 'in pejus' effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento. Ed effetto saliente dell'accordo era indubbiamente la garanzia (integrità del diritto di difesa in tutti i successivi giudizi civili, amministrativi e disciplinari nei quali il medesimo fatto avesse avuto rilievo) retroattivamente incisa dalla norma denunciata. - Sull'istituto del patteggiamento v. citate sentenze n. 251/1991, n. 313/1990 e n. 66/1990.
Riguarda ancheart. 10 legge 97/2001art. 444 Codice di procedura penaleart. 653 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penale
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Pretesa accessorietà della sanzione a sentenza declaratoria di responsabilita' penale e conseguente incompatibilita' con l'applicazione della pena su richiesta - Erroneità di tale assunto - Collegamento della sanzione all'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza, in quanto identica questione, sollevata dallo stesso giudice rimettente sulla base di eguali considerazioni, e' stata dichiarata manifestamente infondata, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione agli artt. 218, commi primo, secondo e quinto dello stesso decreto legislativo, 133 del codice penale, 444 e 445 del codice di procedura penale, denunziati, in riferimento agli artt. 101, 112 e 24 della Costituzione, sotto il profilo che imporrebbero al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria, anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. - V. ordinanze nn. 264/1999 e 25/1999.
Riguarda ancheart. 133 Codice penaleart. 222 Codice della stradaart. 444 Codice di procedura penaleart. 218 Codice della strada
CIRCOLAZIONE STRADALE - REATI COMPORTANTI LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA - APPLICABILITA' D'UFFICIO DI TALE SANZIONE ANCHE NELLA SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA EMESSA AI SENSI DELL'ART. 444 COD. PROC. PEN. - CONTESTATA PRECLUSIONE, PER IL GIUDICE, DI VALUTAZIONI DI MERITO, AL FINE DI DETERMINARE LA DURATA DELLA SOSPENSIONE E, PER L'IMPUTATO, DI PROPORRE, AL RIGUARDO, IMPUGNAZIONE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI INDEFETTIBILITA' DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E DI SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLO ALLA LEGGE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 Cost., dell'art. 222 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5, dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 cod. pen., e agli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida debba essere applicata dal giudice anche con la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., senza che il punto possa formare oggetto dell'accordo delle parti. Contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice 'a quo', infatti, la sospensione della patente prevista dall'art. 222 cod. strada - la cui durata, secondo il diritto vivente, va fissata, in base ai parametri di cui all'art. 218 stesso codice, tra il minimo e il massimo di legge - non presuppone, logicamente o normativamente - come la Corte ha gia' affermato - la declaratoria di responsabilita' penale attraverso una sentenza di condanna in senso proprio, bastando invece l'accertamento del mero fatto lesivo dell'interesse pubblico: accertamento sicuramente compatibile con la pronuncia di cui all'art. 444 cod. proc. pen.. E d'altra parte la liberta' nella scelta del procedimento di cui all'art. 444 citato e la discrezionalita' nella valutazione prognostica degli effetti conseguenti a tale scelta escludono che la mancata impugnabilita' per vizi di merito della determinazione giudiziale della durata della sospensione della patente di guida costituisca lesione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. - V. O. n. 25/1999.
Riguarda ancheart. 218 Codice della stradaart. 133 Codice penaleart. 222 Codice della stradaart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - EFFETTI - ESTINZIONE DEL REATO IN CASO DI MANCATA COMMISSIONE DI DELITTO O CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA INDOLE NEI TERMINI STABILITI - ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONDANNATO - PRETESA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui impone al richiedente la dichiarazione di estinzione del reato di provare di non aver commesso alcun delitto della stessa indole nel termine di cinque anni, in quanto sono palesemente erronei i due presupposti interpretativi su cui si basa la questione medesima: il primo -secondo cui l'elemento ostativo alla dichiarazione di estinzione del reato consisterebbe nella mera commissione di un reato e, quindi, nella semplice esistenza di un procedimento penale pendente a carico del condannato - perche', anche alla luce del principio di cui all'art. 27, comma 2, Cost., l'effetto preclusivo all'estinzione del reato non consegue al mero fatto di aver commesso un delitto entro il termine di cinque anni, ma all'accertamento della responsabilita' contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna; il secondo - giusta il quale l'onere di provare l'inesistenza della commissione di un delitto della stessa indole sarebbe posto, nel procedimento di esecuzione, a carico del condannato - perche', al contrario, l'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di chiedere alle autorita' competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno (sicche', al fine di provvedere sulla richiesta di cui all'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., il giudice puo' limitarsi ad acquisire il certificato del casellario giudiziale). red.: S. Di Palma
PROCESSO PENALE - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI - CONFISCA DEI VALORI COSTITUENTI PROFITTO DEL REATO (NELLA SPECIE: SPACCIO DI STUPEFACENTI CON L'ATTENUANTE DEL "FATTO DI LIEVE ENTITA'") - ESCLUSIONE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E FINALITA' RIEDUCATIVA DELLE PENE - QUESTIONE FORMULATA IN VIA ALTERNATIVA SU NORME, DI CODICI E DI LEGGI, IN CUI L'ISTITUTO DELLA CONFISCA ASSUME CONNOTATI ESSENZIALMENTE DIVERSI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti delle disposizioni degli artt. 445, comma 1, cod. proc. pen. e 240, comma 1, cod. pen., e dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356), introdotto dall'art. 2 del d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1994, n. 501) - in relazione all'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - che in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta, escludono la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato, e, rispettivamente, riguardo ai giudizi sui reati di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, ricorrendo l'attenuante del "fatto di lieve entita'", la confisca del denaro, beni o altra utilita' di cui l'imputato non possa giustificare la provenienza. Le evidenti peculiarita' che contraddistinguono i presupposti, la struttura e la funzione della ipotesi di confisca obbligatoria disciplinata dall'art. 12-'sexies' del d.l. n. 306 del 1992 valgono infatti a configurarla come istituto profondamente diverso - per taluni anche per la sua natura giuridica - dalla confisca facoltativa prevista come misura di sicurezza patrimoniale dall'art. 240, primo comma, cod. pen., sicche' la questione, investendo entrambe le suddette norme, in via alternativa, senza che il giudice 'a quo' concentri sull'una o sull'altra la formulata richiesta di sentenza additiva, risulta prospettata in modo ancipite. - Per la manifesta inammissibilita' di questione proposta in termini analoghi ma nei soli confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 240 cod. pen.. O. n. 334/1994. Sulla inammissibilita' in generale di questioni di legittimita' costituzionale sollevate con la prospettazione, da parte dell'autorita' rimettente, di soluzioni alternative, v., fra le altre, S. n. 129/1993. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 240 Codice penaleart. 2 d.l. 399/1994
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI - REVOCA DI DIRITTO DI SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA ACCORDATA IN PRECEDENZA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO A SCAPITO DEI CONDANNATI IN GIUDIZI ORDINARI - DENUNCIATA INCOMPATIBILITA', ALTRESI', CON IL DIRITTO DI DIFESA E CON I PRINCIPI DI GARANZIA DELLA LIBERTA' PERSONALE, DI LEGALITA', DI PERSONALITA' DELLA RESPONSABILITA' PENALE, DI PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA, DI FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, DI INDIPENDENZA DEL GIUDICE E DELL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - RICHIESTA DI NON CONSENTITA PRONUNCIA ADDITIVA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, comma primo, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 27, commi primo, secondo e terzo, 101, comma secondo, 102, comma secondo, e 111, comma primo, Cost., nei confronti degli artt. 445 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. e in subordine anche dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono, nell'ambito delle rispettive sfere di applicazione, secondo alcune pronunce della Corte di cassazione, che la sentenza di applicazione della pena su richiesta sia titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena accordata in altro giudizio. Con le ordinanze di rimessione, infatti, si mira ad ottenere una integrazione delle cause di revoca di diritto del beneficio in questione, tassativamente indicate nell'art. 168, comma primo, cod. pen., attraverso un intervento additivo in materia riservata alla discrezionalita' del legislatore e destinato a risolversi in un trattamento deteriore per il condannato, e che quindi - come gia' si e' rilevato in precedenti decisioni su analoghe questioni, e senza che, pur essendo evocati ulteriori parametri costituzionali, rispetto agli argomenti allora esaminati ne vengano dedotti dei nuovi - nel giudizio di costituzionalita' deve ritenersi precluso. - Nello stesso senso, O. nn. 297/1997, 172/1998 e 399/1997. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 168 Codice penaleart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI - DIVIETO DI APPLICAZIONE DELLE PENE ACCESSORIE - MANCATA PREVISIONE DI DETTA PRECLUSIONE PER LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA, FORMALMENTE QUALIFICATA COME SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MISURE AVENTI LA STESSA CAPACITA' AFFLITTIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in caso di accoglimento della domanda di "patteggiamento", sia preclusa l'applicazione della misura afflittiva della sospensione della patente di guida, in quanto -posto che il nuovo codice della strada ha espressamente qualificato la sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo che sia disposta dal giudice in caso di accertamento di taluni reati; e che la caratterizzazione legislativa della sospensione della patente di guida come sanzione amministrativa non e' arbitraria o manifestamente irrazionale, trattandosi di misura afflittiva che incide su di un atto amministrativo di abilitazione a seguito della violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della circolazione stradale- tale configurazione della sospensione della patente di guida vale a giustificare la diversita' di disciplina dettata dalla norma denunciata che, per quanto attiene agli effetti dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, esclude l'irrogazione delle sanzioni penali accessorie ma non delle sanzioni amministrative accessorie, tenuto anche conto che la regola dell'art. 445 cod. proc. pen. non e' cosi' assoluta da non consentire, in casi particolari specificamente previsti dal legislatore, l'irrogazione di sanzioni penali accessorie anche quando sia applicata la pena su richiesta delle parti. red.: S. Di Palma
Riguarda ancheart. 129 Codice della strada
PROCESSO PENALE - ESTINZIONE DEL REATO, IN CASO DI NON COMMISSIONE, DA PARTE DEL CONDANNATO, DI UN DELITTO O DI UNA CONTRAVVENZIONE DELLA STESSA INDOLE, NEL TERMINE RISPETTIVAMENTE DI CINQUE ANNI E DI DUE ANNI - MANCATA PREVISIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA PENA DURANTE IL DECORSO DI DETTO TERMINE - INCIDENZA SUL PRINCIPIO DE EGUAGLIANZA ED ECCESSO DI DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 445, secondo comma, del cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che l'esecuzione della sentenza di applicazione della pena rimanga sospesa durante il decorso dei termini per l'estinzione del reato previsto dalla medesima disposizione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., in quanto il presupposto da cui muove il giudice rimettente dell'analogia della causa di estinzione del reato 'de qua' rispetto alla estinzione conseguente alla sospensione condizionale della pena e' palesemente erroneo, basandosi tale ultimo istituto, sulla presunzione che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati e sull'assenza di precedenti condanne a pena detentiva, disciplina del tutto estranea all'effetto estintivo del reato, che puo' prodursi a seguito dell'applicazione della pena su richiesta e presuppone, salvo il caso di sospensione condizionale, che la pena venga effettivamente eseguita, non verificandosi ex art. 136 disp. att. cod. proc. pen. l'effetto estintivo in caso di sottrazione volontaria all'esecuzione della pena. red.: N. Oliva
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA CONGRUITA' DELLA PENA RICHIESTA - VALUTAZIONE A TAL FINE DELLA PENA CONCRETAMENTE APPLICABILE E NON DI QUELLA IRROGABILE IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE FINO A UN TERZO - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE TRA ENTITA' DELLA PENA E GRAVITA' DELL'OFFESA.
Come gia' affermato dalla Corte, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta il controllo del giudice deve essere esercitato sulla congruita' della pena in concreto, quale indicata nella richiesta consensuale delle parti e non su quella astrattamente irrogabile in assenza della riduzione ("fino ad un terzo") prevista dal primo comma dell'art. 444. Tale controllo, evidentemente, non puo' non estendersi anche all'osservanza del principio di proporzione tra entita' della pena e gravita' dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalita'. - V. massime B e C.; v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 446 Codice di procedura penaleart. 448 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RITENUTA RADICALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI DETTO PROCEDIMENTO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA PER INCONGRUITA' DELLA STESSA A CAUSA DELLA DIMINUZIONE DELLA STESSA FINO A UN TERZO - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DIRETTIVI DELLA LEGGE-DELEGA - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DELL'INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE, DELLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DOVERE DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI NONCHE' DELLA RAGIONEVOLEZZA DELLE SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate infondate. - V. massime A e C.; v. S. nn. 313/1990 e 116/1992. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 448 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 444 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RICHIESTA PRESENTATA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO "A QUO" - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza in quanto risulta che nel giudizio "a quo" la richiesta di patteggiamento non e' stata presentata durante le indagini preliminari, bensi' "in limine" al dibattimento. - V. massime A e B. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 447 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 448 Codice di procedura penaleart. 446 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - EFFETTI - DIVIETO DI APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA CON L'ECCEZIONE DELLA CONFISCA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA DELL'ASSEGNAZIONE A UNA CASA DI CURA E CUSTODIA IN CASO DI VIZIO PARZIALE DI MENTE DEL CONDANNATO (ART. 219 COD. PEN.) - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI UGUAGLIANZA, DI LEGALITA', DI TASSATIVITA' E DEL RECUPERO SOCIALE DEL REO - QUESTIONE DIRETTA A INTRODURRE UNA DISCIPLINA CHE CONSENTA DI ADOTTARE UNA MISURA DI SICUREZZA OLTRE I CASI STABILITI DAL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, spettando solo al legislatore adottare interventi additivi in tema di misure di sicurezza applicabili con la sentenza di patteggiamento. - V. massima B. V. O. n. 334/1994. red.: G. Conti
PROCESSO PENALE - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - EFFETTI - DIVIETO DI APPLICAZIONE DI MISURE DI SICUREZZA CON L'ECCEZIONE DELLA CONFISCA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE DELLA CONFISCA DELLE COSE COSTITUENTI IL PROFITTO DEL REATO (NELLA SPECIE, LE SOMME O I BENI DI CUI L'IMPUTATO DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 708 COD. PEN. NON GIUSTIFICHI LA PROVENIENZA) - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA E DELLA FUNZIONE DELLA PENA - QUESTIONE DIRETTA A INTRODURRE UNA DISCIPLINA CHE CONSENTA DI ADOTTARE UNA MISURA DI SICUREZZA OLTRE I CASI GIA' STABILITI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, spettando solo al legislatore adottare interventi additivi in tema di misure di sicurezza applicabili con la sentenza di patteggiamento. - O. n. 334/1994. red.: G. Conti
PROCESSO PENALE - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - IMPOSSIBILITA' DI ORDINARE NELLA STESSA LA CONFISCA DI COSE (NELLA SPECIE: SOMME ED OGGETTI DI CUI L'IMPUTATO DELLA CONTRAVVENZIONE DI CUI ALL'ART. 708 COD. PEN. NON GIUSTIFICHI LA PROVENIENZA) NON COSTITUENTI PREZZO MA SOLO PROFITTO DEL REATO - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DELLA FUNZIONE DI RECUPERO SOCIALE DELLA PENA - QUESTIONE DIRETTA A INTRODURRE UNA DISCIPLINA CHE CONSENTA DI ADOTTARE UNA MISURA DI SICUREZZA OLTRE I CASI STABILITI DAL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' in quanto, come gia' affermato dalla Corte in precedente decisione su identica questione, spetta solo al legislatore adottare interventi additivi in tema di misure di sicurezza applicabili con la sentenza di patteggiamento. - O. n. 282/1995. V. anche O. n. 334/1994. red.: G.C. rev.: S.P.
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI DELLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE DAGLI STESSI, DELLA CONFISCA DELLE COSE COSTITUENTI IL PROFITTO DEL REATO (NELLA SPECIE, DELLA SOMMA RICEVUTA PER LA CESSIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - PROSPETTATA VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Nel prescrivere di disciplinare, riguardo all'applicazione della pena su richiesta, "gli altri effetti della pronuncia", l'art. 2, n. 45, della legge n. 81 del 1987, ha lasciato al legislatore delegato, al fine di incentivare il ricorso a questo rito di deflazione dei dibattimenti, un ampio margine di discrezionalita'. Percio' - contro quanto ha ritenuto il giudice rimettente - dal fatto che la citata norma della legge di delega non abbia espressamente previsto l'inapplicabilita', in caso di applicazione della pena su richiesta, delle misure di sicurezza facoltative, non puo' desumersi che si ponga in contrasto con essa la disposizione dell'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. che, prevedendo l'applicazione della confisca nei soli casi di cui all'art. 240, secondo comma, cod. pen., non consente che in seguito alla sentenza di applicazione della pena sia ordinata la confisca anche delle cose (nella specie, della somma ricevuta per la cessione di sostanze stupefacenti) costituenti il profitto del reato. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 45, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - dell'art. 445, primo comma, cod. proc. pen.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 382 del 1994. red.: S.P.
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - EFFETTI DELLA PRONUNCIA - ESCLUSIONE DAGLI STESSI DELLA CONFISCA DELLE COSE COSTITUENTI IL PROFITTO DEL REATO (NELLA SPECIE, DELLA SOMMA RICEVUTA PER LO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI) - MANCATA GENERALIZZAZIONE DELLA NORMA CHE RIGUARDO AL REATO DI CONTRABBANDO PREVEDE DELLA CONFISCA DELLE COSE SUDDETTE LA OBBLIGATORIETA' ANCHE NEL CASO DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO PER CUI LA TUTELA DELLA INIZIATIVA ECONOMICA NON PUO' ESTENDERSI AD ATTIVITA' DANNOSE PER LA SICUREZZA E LA UTILITA' SOCIALE, DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA, CONTRADDETTO NEL CASO DALLA MANCATA ADOZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA, NONCHE' DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - RICHIESTA DI STATUIZIONE IMPLICANTE SCELTE E VALUTAZIONI DI ESCLUSIVA SPETTANZA DEL LEGISLATORE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Nell'impugnare in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo coma, e 3 Cost. l'art. 445, primo comma, cod. proc. pen. e l'art. 240, secondo comma, cod. pen., nelle parti in cui il primo non consente che tra gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta possa ricomprendersi la confisca delle cose (nella specie della somma ricevuta per lo spaccio di sostanze stupefacenti) costituenti il profitto del reato, ed il secondo, a sua volta, non prevede, della confisca di tali cose, l'obbligatorieta', siccome stabilito, "anche nel caso di applicazione della pena su richiesta" riguardo al reato di contrabbando, dall'art. 301 del testo unico della legge doganale, "come sostituito" dall'art. 11, diciannovesimo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il giudice 'a quo' richiede una statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realta' diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della pena su richiesta, una misura di sicurezza. Una siffatta operazione, pero', e' inibita alla Corte costituzionale, interventi additivi di tal genere spettando al solo legislatore, che nella sfera della sua discrezionalita', puo' operare scelte anche derogatorie rispetto a quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di "patteggiamento", come e' appunto avvenuto attraverso la "novellazione" del su citato art. 301 del testo unico della legge doganale, erroneamente richiamato, peraltro, come 'tertium comparationis'. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 41, secondo comma, 27, terzo comma, e 3 Cost., degli artt. 445, primo comma, cod. proc. pen., e 240, secondo comma, cod. pen.). ____________ N.B.: Massima redatta con riferimento al testo della decisione cosi' come modificato dalla ordinanza di correzione n. 382 del 1994. red.: S.P.
Riguarda ancheart. 240 Codice penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - FACOLTA' DI INTERVENTO DELLA PARTE CIVILE - ESCLUSIONE - PREVISTA INEFFICACIA DELLA SENTENZA NEI GIUDIZI CIVILI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO E NEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI - PROSPETTATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E POSSIBILITA' DI GIUDICATI CONTRASTANTI - OMESSA ESPOSIZIONE DEL FATTO, DEL GIUDIZIO SULLA RILEVANZA E DELLA MOTIVAZIONE SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
Manifesta inammissibilita' delle questioni (comunque gia' decise dalla Corte) per essere l'ordinanza priva dell'esposizione del fatto, del giudizio sulla rilevanza e della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza. - In materia di intervento della parte civile e sull'inefficacia del giudicato penale in esame nei giudizi civili di risarcimento del danno e nei giudizi amministrativi: S. n. 443/1990 e O. nn. 129/1990 e 564/1990.
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INEFFICACIA NEI GIUDIZI CIVILI E AMMINISTRATIVI - QUESTIONE SOLLEVATA NEL CORSO DI PROCESSO PENALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Questione gia' dichiarata inammissibile, e successivamente manifestamente inammissibile, per irrilevanza, non potendo la norma censurata trovare applicazione nei giudizi penali. - S. n. 443/1990 e O. n. 564/1990.
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - INSINDACABILITA' DA PARTE DEL GIUDICE SIA IN MERITO ALLA LEGALITA' CHE ALLA CONGRUITA' DELLA PENA - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza della stessa.
Riguarda ancheart. 448 Codice di procedura penaleart. 563 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penaleart. 555 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penale