Ordinanza n. 129/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/03/1992 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 379/1987
- art. 3legge 468/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione
delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del
personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, promosso con
ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, sui ricorsi riuniti
proposti da La Bruna Giuseppe contro l'Intendenza di Finanza di
Palermo, iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1991 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 1991
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per
la Sicilia, nel procedimento promosso da Giuseppe La Bruna, già
dirigente superiore appartenente ai ruoli periferici del Ministero
delle Finanze, collocato a riposo dal 1° novembre 1976, contro
l'Intendenza di Finanza di Palermo, diretto ad ottenere il
riconoscimento del proprio diritto alla riliquidazione del
trattamento pensionistico, con ordinanza del 7 dicembre 1990,
pervenuta alla Corte costituzionale l'8 ottobre 1991 (R.O. n. 651 del
1991), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge 14 novembre 1987, n. 468 (rectius, del
decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468), nella parte in
cui limita la riliquidazione delle pensioni, in base agli stipendi
derivanti dall'applicazione delle norme richiamate nello stesso art.
3, a quelle del personale cessato dal servizio con decorrenza
successiva al 1° gennaio 1979;
che, ad avviso del Collegio remittente, tale norma violerebbe il
principio di ragionevolezza ed eguaglianza, di cui all'art. 3 della
Costituzione, nonché quello della proporzionalità tra retribuzione
differita e lavoro prestato, di cui all'art. 36 della Costituzione,
accentuando il divario tra trattamenti pensionistici più remoti e,
quindi, più abbisognevoli di adeguamento, e trattamenti più
recenti, ancorché riferiti ad identiche situazioni di qualifica ed
anzianità;
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né è
intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che la disposizione ora denunciata è stata già
dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, espunta
dall'ordinamento (sent. n. 1 del 1991);
che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di
miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione
delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del
personale ad essi collegato ed equiparato), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n. 468, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei Conti
- Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, con la ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 25 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte