Ordinanza n. 129/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/04/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 576/1980
usata come parametro
- art. 2Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 1legge 537/1993
citata
- art. 669-sexiesCodice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge
20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale
forense), promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1996 dal pretore
di Bari sul ricorso proposto da Germano Tommaso contro la Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori
iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,
dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione della Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza forense, nonché gli atti di intervento della Cassa
nazionale del notariato ed altri e del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Maurizio Cinelli e Massimo Luciani per la Cassa
nazionale previdenza ed assistenza forense, Massimo Luciani per la
Cassa nazionale del notariato ed altri e l'avvocato dello Stato
Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto che il pretore di Bari - nel corso di un procedimento
cautelare promosso dall'avvocato Tommaso Germano contro la Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori -
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20
settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense),
nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione e contribuzione
alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense degli
avvocati già iscritti, in qualità di professori universitari, ad
altra forma di previdenza obbligatoria;
che il contrasto con gli invocati parametri costituzionali si
profilerebbe, ad avviso del rimettente, alla luce del mutato quadro
normativo delineato dal decreto legislativo n. 509 del 1994
(Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza), e dalla legge n. 335 del 1995 (Riforma del
sistema pensionistico obbligatorio e complementare), che prevedono la
privatizzazione della Cassa di previdenza forense, l'agevolazione di
forme pensionistiche complementari e la possibilità, per gli enti
previdenziali privatizzati, di optare per il cosiddetto sistema
contributivo;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli
avvocati e procuratori, per eccepire pregiudizialmente
l'inammissibilità della questione sollevata e per dedurne in via
subordinata l'infondatezza;
che nel presente giudizio costituzionale ha spiegato intervento,
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, per dedurre l'inammissibilità della
questione sollevata e, in via subordinata, l'infondatezza della
questione medesima;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale hanno
depositato atti d'intervento in giudizio e memorie l'Associazione
degli enti previdenziali privati (A.D.E.P.P.), la Cassa nazionale del
notariato, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore
dei ragionieri e periti commerciali, l'Ente nazionale di previdenza e
assistenza dei veterinari (ENPAV), la Cassa nazionale di previdenza e
assistenza a favore dei dottori commercialisti, il Fondo nazionale di
previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri, e
delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi,
l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), Cassa
nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti
liberi professionisti (INARCASSA) e l'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL).
Considerato che va preliminarmente dichiarata, sciogliendo la
riserva formulata nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1998,
l'inammissibilità dell'intervento nel presente giudizio
costituzionale degli enti sopra menzionati, titolari di un generico
interesse di fatto a veder rigettata la questione sollevata dal
pretore di Bari, riguardante l'obbligo di doppia contribuzione a
carico di soggetti iscritti al sistema previdenziale forense. Tale
interesse non è sufficiente a legittimare l'intervento, il quale
deve basarsi sulla configurabilità di una situazione
individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di
costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una
posizione giuridica propria della parte intervenuta (v. ordinanza
dibattimentale 20 maggio 1997, allegata alla sentenza n. 248 del
1997; sentenza n. 421 del 1995);
che, in ordine all'ammissibilità della questione sollevata,
l'ordinanza del pretore di Bari non contiene alcuna descrizione,
neppure sommaria, della fattispecie concreta oggetto della
controversia sottoposta alla decisione del giudice rimettente,
limitandosi quest'ultimo a dichiarare evidente la rilevanza della
questione, sia ai fini dell'eventuale convalida del decreto di
sospensione emesso in data 18 marzo 1996 ex art. 669 sexies cod.
proc. civ., sia per il successivo giudizio di merito, senza fornire
alcun elemento: sulla materia del contendere nel procedimento
cautelare a quo sull'oggetto del provvedimento di sospensione già
adottato, sugli esercizi cui si riferisce l'obbligazione contributiva
contestata (che solo in via congetturale può supporsi all'origine
degli atti - presumibilmente di esecuzione esattoriale - dei quali il
ricorrente nel procedimento a quo aveva chiesto la sospensione),
sulla situazione professionale del ricorrente, e sulla sua posizione
di iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria;
che risulta per tali ragioni precluso alla Corte qualsiasi
controllo sul requisito della rilevanza della questione sollevata ed
anche sull'avvenuto apprezzamento di tale condizione di
proponibilità da parte del giudice a quo;
che la motivazione appare carente anche sul punto della non
manifesta infondatezza, apoditticamente affermata in relazione agli
artt. 2 e 38, ed argomentata in modo contraddittorio in relazione
all'art. 3 della Costituzione;
che, pertanto, la questione è prospettata con una motivazione
del tutto carente, sicché dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile (v., ex plurimis ordinanze nn. 419, 151, 69 e 62 del
1997; 424 del 1996; sentenze nn. 386 e 240 del 1996).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 20 settembre
1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, dal pretore
di Bari con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte