Ordinanza n. 129/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 228Legge fallimentare
- art. 1legge 26/1979
usata come parametro
citata
- art. 323Codice penale
- art. 228legge 95/1979
- art. 1legge 234/1997
- art. 1d.lgs. 270/1999
- art. 1legge 274/1998
- art. 96legge 274/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 228 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del
concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), e dell'art. 1 del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con
modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, promosso con
ordinanza emessa il 18 novembre 1998 dalla Corte di appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di De Luca Flavio ed altri, iscritta
al n. 402 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 18
novembre 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 228
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della
liquidazione coatta amministrativa), e dell'art. 1 del decreto-legge
30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con
modificazioni, nella legge 3 aprile 1979 n. 95;
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma
incriminatrice di cui all'art. 228 della legge fallimentare sarebbe
fonte di una ingiustificata disparità di trattamento tra il curatore
fallimentare ed i soggetti ad esso equiparati e tutti gli altri
pubblici ufficiali, in quanto solamente i primi continuerebbero a
rispondere di qualsivoglia presa di interesse in un atto del loro
ufficio, mentre i secondi risponderebbero di abuso, ai sensi
dell'art. 323 del codice penale, come modificato dall'art. 1 della
legge 16 luglio 1997, n. 234, "solo in caso di una ingerenza
profittatrice che si concretizzi in una violazione di legge o di
regolamento ovvero nell'inosservanza di un obbligo di astensione in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli
altri casi prescritti e sia intenzionalmente volta a procurare a sé
o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero ad arrecare ad
altri un danno ingiusto";
che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in
giudizio per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha
concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza della
questione, in quanto già dichiarata non fondata con sentenza n. 69
del 1999.
Considerato che la Corte di appello di Napoli dubita della
legittimità costituzionale delle norme denunciate, con riferimento
all'art. 3 della Costituzione, in quanto esse - secondo
l'interpretazione datane dalla stessa Corte rimettente -
comporterebbero l'assoggettamento a sanzione penale del commissario
governativo nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese
in crisi (in quanto equiparato, ai fini penali, al curatore
fallimentare) per qualsiasi presa di interesse in un atto del suo
ufficio, diversamente da quanto previsto per tutti gli altri pubblici
ufficiali dall'art. 323 cod. pen., che sanziona le condotte di abuso
solo se commesse mediante la violazione di una norma di legge o di
regolamento ovvero l'inosservanza di un obbligo di astensione e
sempre che ne sia derivato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé
o per altri ovvero un danno altrui;
che la disposizione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 26
del 1979, abrogata dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
(Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274), nella parte censurata dal rimettente è stata
sostanzialmente riprodotta nell'art. 96 del citato decreto
legislativo;
che identica questione, sollevata anche dallo stesso giudice,
è stata dichiarata non fondata, con sentenza n. 69 del 1999, in base
alla considerazione che l'art. 228 della legge fallimentare deve
essere interpretato nel senso che la presa di interesse del curatore
fallimentare (e degli altri soggetti ad esso equiparati) è
sanzionata penalmente solamente in quanto sia contrastante con gli
interessi tutelati dalla procedura, restando estranee all'area della
rilevanza penale tutte quelle ipotesi in cui si realizzi una mera
coincidenza tra i vantaggi privati e gli interessi dell'ufficio o in
cui comunque l'interesse privato del pubblico ufficiale non risulti,
in concreto, rivolto a perseguire un vantaggio personale che si ponga
in contrasto con le finalità delle procedure concorsuali o
dell'amministrazione straordinaria;
che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati
profili nuovi o diversi che possano indurre questa Corte ad un
riesame della questione, che pertanto va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 228 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato
preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), e 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
(Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge
3 aprile 1979 n. 95, sollevata dalla Corte di appello di Napoli con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte