Art. 228 fallimento — Interesse privato del curatore negli atti del fallimento
Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a lire duemila. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.
Testo vigente dal 6 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva