Ordinanza n. 13/1959
Questione dichiarata infondata · depositata il 09/03/1959 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 2r.d. 1387/1938
- art. 16r.d. 1387/1938
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti dei
Comitati prezzi, promosso con ordinanza 24 giugno 1957 del Tribunale di
Vicenza nel procedimento penale a carico di Granetto Giuseppe, imputato
del reato di maggiorazione - prezzi (artt. 2 e 16 R.D. 16 giugno 1938,
n. 1387, e 7 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), iscritta al n. 82
del Registro ordinanze 1957 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 223 del 7 settembre 1957.
Ritenuto che il Pretore di Lonigo, con decreto penale del 17 agosto
1956, condannava Granetto Giuseppe, tra l'altro, alla pena dell'ammenda
di lire diecimila per il reato di cui agli artt. 2 e 16 del R.D. 16
giugno 1938, n. 1387, e 7 D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250, per
avere, in Lonigo, il 28 luglio 1956 posto in vendita carne di manzo a
lire 1500 il chilogrammo anziché a lire 1100, contravvenendo così al
decreto del Comitato prezzi della provincia di Vicenza, in data 8
giugno 1956, pubblicato sul Foglio annunzi legali della Prefettura di
Vicenza del 12 giugno 1956. Lo stesso Pretore di Lonigo, giudicando
sulla opposizione del Granetto, con sentenza 23 novembre 1956, lo
dichiarava colpevole del reato ascrittogli e lo condannava alla pena
dell'ammenda di lire sessantamila.
Il Tribunale di Vicenza, in sede di appello, nella udienza del 24
giugno 1957, pronunciava la seguente ordinanza:
"Sulla istanza della difesa, perché gli atti del presente
procedimento siano trasmessi alla Corte costituzionale per la decisione
sulla legittimità o meno dei decreti dei Comitati-prezzi e ciò in
relazione all'art. 41 della Costituzione; sentito il P.M. che non si
oppone; ritenuta l'opportunità della sospensione del presente giudizio
e della trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la
decisione di cui sopra, non essendo infondata la richiesta; p. t. m.
ordina la sospensione del presente giudizio e trasmette gli atti alla
Corte costituzionale".
L'ordinanza veniva comunicata ai Presidenti del Senato e della
Camera dei Deputati, in data 7 agosto 1957, e notificata al Presidente
del Consiglio dei Ministri, in data 9 agosto 1957.
Si costituiva davanti a questa Corte soltanto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello
Stato, che depositava in cancelleria atto di intervento e deduzioni (27
agosto 1957). Si rileva in tali deduzioni che, essendosi la Corte già
pronunciata per la legittimità costituzionale dei decreti legislativi
che disciplinano i prezzi delle merci e dei servizi, la questione
proposta con la cennata ordinanza deve dichiararsi inammissibile o
comunque infondata. E se anche, prosegue l'Avvocatura generale, il
Tribunale avesse voluto investire della questione di legittimità
costituzionale il R.D. 16 giugno 1938, n. 1387, recante norme per la
disciplina dei prezzi ecc., tali disposizioni non sarebbero in
contrasto con la norma dell'art.41 della Costituzione.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 103 del 25 giugno
1957, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347 e del D.L.C.P.S. 15
novembre 1947, n. 896, riguardanti la istituzione e la composizione del
Comitato interministeriale e dei Comitati provinciali per la
coordinazione e la disciplina dei prezzi delle merci dei servizi ecc.,
in riferimento alla norma dell'art. 41, secondo comma, della
Costituzione; e tale pronuncia va confermata, non essendo stata dedotta
e non sussistendo alcuna ragione in contrario.
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza 24 giugno 1957 del Tribunale
di Vicenza del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 347, e D.L.C.P.S. 15
novembre 1947, n. 896, riguardanti la disciplina dei prezzi, e ordina
la restituzione degli atti alla competente autorità giudiziaria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 febbraio 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte