Ordinanza n. 13/1973
Altra decisione · depositata il 20/02/1973 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 2248/1865
usata come parametro
citata
- art. 53Che approva il testo unico delle leggi d'imposta sui redditi della ricchezza mobile. (077U4021)
- art. 285Testo unico per la finanza locale. (031U1175)
- art. 53legge 2248/1865
- art. 22r.d.l. 1639/1936
- art. 29r.d.l. 1639/1936
- art. 285legge 1016/1937
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del r.d.l. 7
agosto 1936, n. 1639 (riforma degli ordinamenti tributari), convertito
nella legge 7 giugno 1937, n. 1016; del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516
(costituzione e funzionamento delle commissioni amministrative per le
imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari); dell'art. 6
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, sul contenzioso
amministrativo; dell'articolo 53, primo comma, del r.d. 24 agosto 1877,
n. 4021 (testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi della
ricchezza mobile); dell'art. 285, primo comma, del r.d. 14 settembre
1931, n. 1175 (testo unico per la finanza locale), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 aprile 1969 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra Re Cesare e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 408 dei registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 10
dicembre 1969;
2) ordinanza emessa il 4 dicembre 1969 dal tribunale di Rimini nel
procedimento civile vertente tra Ceschina Dante, Mario e Renzo, il
Comune di Misano Adriatico e la Cassa di risparmio di Rimini, iscritta
al n. 27 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 57 del 4 marzo 1970;
3) ordinanza emessa il 27 febbraio 1970 dalla Corte d'appello di
Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle
finanze dello Stato e Ferrando Luigi, iscritta al n. 128 del registro
ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 125 del 20 maggio 1970;
4) ordinanza emessa il 29 dicembre 1969 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Dragotti Enrico e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 206 del registro ordinanze
1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 177 del
15 luglio 1970;
5) ordinanza emessa il 17 aprile 1970 dal tribunale di Torino nel
procedimento civile vertente tra Getto Giancarlo ed altri e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 213 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 222 del 2 settembre 1970;
6) ordinanza emessa il 22 aprile 1970 dalla Corte d'appello di
Napoli nel procedimento civile vertente tra Jemma Olimpia ed altri e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 235 del 16 settembre 1970;
7) ordinanze emesse il 27 maggio ed il 3 giugno 1970 dalla Corte
d'appello di Napoli nei procedimenti civili vertenti tra D'Agostino
Eliseo ed altro, Cesarano Camillo e l'Amministrazione delle finanze
dello Stato, iscritte ai nn. 257 e 258 del registro ordinanze 1970 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 7
ottobre 1970;
8) ordinanza emessa l'11 novembre 1970 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Negri Carmela e l'Amministrazione
delle finanze dello Stato, iscritta al n. 85 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del
28 aprile 1971;
9) ordinanze emesse il 21 dicembre 1970 dal tribunale di Napoli ed
il 14 aprile 1971 dal tribunale di Cremona nei procedimenti civili
vertenti rispettivamente tra la società Minerva ed altri e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato e tra Invernizzi Carlo ed
il Comune di Gussola, iscritte ai nn. 182 e 191 del registro ordinanze
1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del
30 giugno 1971;
10) ordinanza emessa il 5 aprile 1971 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Rozera Fabio e l'Amministrazione delle
finanze dello Stato, iscritta al n. 301 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13
ottobre 1971;
11) ordinanza emessa il 10 maggio 1971 dal tribunale di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Furgi Luigi ed altri e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 456 del
registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972.
Visti gli atti di costituzione di Ferrando Luigi, di Rozera Fabio e
dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 1973 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Guido Cervati, per il Rozera, ed il sostituto avvocato
generale dello Stato Umberto Coronas, per l'Amministrazione
finanziaria.
Ritenuto che con le ordinanze emesse il 22 aprile, 27 maggio e 3
giugno 1970, la Corte d'appello di Napoli ha proposto la questione di
legittimità costituzionale delle norme del r.d.l. 7 agosto 1936, n.
1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge
7 giugno 1937, n. 1016, e delle norme del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516,
sulla costituzione e sul funzionamento delle Commissioni per le imposte
dirette e per le imposte indirette sugli affari, nella parte in cui
disciplinano la costituzione e il funzionamento delle Commissioni
tributane, in riferimento agli artt. 101, 104 e 109 della Costituzione;
che, inoltre, le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato le
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, All. E, sul contenzioso amministrativo; dell'art.
53, primo comma, del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, delle leggi per
l'imposta di ricchezza mobile; degli artt. 22, terzo comma, e 29, terzo
comma, del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, sulla riforma degli
ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;
dell'art. 285, primo comma, del t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, sulla
finanza locale, nella parte in cui sottraggono alla giurisdizione del
giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla
estimazione dei redditi e dei valori imponibili, in riferimento
all'art. 113 della Costituzione.
Considerato che sulle questioni di legittimità costituzionale
delle norme relative alla costituzione e al funzionamento delle
Commissioni tributarie, la Corte d'appello di Napoli ha genericamente
impugnato il r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7
giugno 1937, n. 1016, e il r.d.l. 8 luglio 1937, n. 1516, senza
esprimere in alcun modo il giudizio sulla rilevanza delle questioni nei
processi dinanzi ad essa pendenti;
che, non essendo sufficientemente formulato e delimitato l'ambito
delle questioni di legittimità costituzionale sottoposte all'esame di
questa Corte, è necessario restituire gli atti al giudice a quo per
una più specifica indicazione dell'oggetto del giudizio di
costituzionalità;
che anche in ordine agli altri giudizi di legittimità
costituzionale, proposti con le ordinanze indicate in epigrafe e
congiuntamente discussi con quelli proposti dalla Corte d'appello di
Napoli, si palesa opportuno rinviare la decisione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) ordina la restituzione alla Corte d'appello di Napoli degli atti
relativi alle ordinanze emesse in data 22 aprile, 27 maggio e 3 giugno
1970;
b) dispone la restituzione alla Cancelleria di questa Corte degli
atti relativi alle altre ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI- ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - PAOLO ROSSI - GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte