Ordinanza n. 13/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 192Codice di procedura penale
- art. 2legge 22/1989
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 6legge 848/1955
citata
- art. 128legge 22/1989
- art. 200legge 22/1989
- art. 499legge 22/1989
- art. 6legge 22/1989
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo
comma, del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito
dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina
della contumacia), in relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo
comma, dello stesso codice, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 aprile 1989 dal Tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Balzano Carlo, iscritta al n. 347
del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 3 maggio 1989 dal Pretore di Salerno nel
procedimento penale a carico di Centanni Ida, iscritta al n. 360 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il
Giudice relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 aprile
1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 192, ultimo comma,
del codice di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2
della legge 23 gennaio 1989, n. 22, in relazione agli artt. 128, 200
e 499, ultimo comma, dello stesso codice, "nella parte in cui non
prevede che il potere di impugnazione attribuito all'imputato si
estenda al difensore d'ufficio dell'imputato contumace";
e che un'analoga questione ha sollevato il Pretore di Salerno,
con ordinanza del 3 maggio 1989, denunciando, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, l'art.
192, ultimo comma, del codice di procedura penale del 1930, quale
sostituito dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1989, n. 22, nella
parte in cui non consente al difensore di imputato contumace
l'impugnazione della sentenza contumaciale se non sia munito di
specifico mandato;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate, in
via principale, inammissibili perché irrilevanti, essendo state
sollevate "nel corso del giudizio di primo grado prima che questo si
concretasse in una sentenza di contenuto tale da far sorgere
quell'interesse ad impugnare che costituisce il presupposto
necessario del diritto d'impugnazione", e, in subordine, non fondate,
perché "la limitazione al solo difensore di fiducia del potere di
impugnare la sentenza contumaciale" risulta correlata all'ampliamento
della "possibilità" per l'imputato "di ottenere la restituzione nel
termine per proporre impugnazione";
Considerato che i due giudizi concernono questioni analoghe e
vanno, quindi, riuniti;
che entrambe le ordinanze di rimessione risultano emesse prima
della pronuncia di una sentenza avente un contenuto tale da
determinare l'insorgere sia della concreta legittimazione sia del
concreto interesse all'impugnazione, mentre, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 200, primo comma, e 498 del codice del 1930,
può essere proposta impugnazione contro l'ordinanza contumaciale
"soltanto con l'impugnazione contro la sentenza";
e che, pertanto, le questioni appaiono proposte in via del tutto
eventuale e, comunque, prematuramente, con conseguente difetto del
requisito della rilevanza (v. sentenze n. 300 del 1983 e n. 506 del
1988; ordinanze n. 142 del 1985, n. 76 e n. 595 del 1987, n. 26 del
1988, n. 564 del 1989);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice
di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della
legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia), in
relazione agli artt. 128, 200 e 499, ultimo comma, dello stesso
codice, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Roma con ordinanza del 29 aprile 1989;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, del codice
di procedura penale del 1930, quale sostituito dall'art. 2 della
legge 23 gennaio 1989, n. 22 (Nuova disciplina della contumacia),
questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione ed all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali resa esecutiva in
Italia con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Salerno con
ordinanza del 3 maggio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:13 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte