Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Thema decidendum - Ricognizione dell'oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte alla sola disposizione attinta dalle censure.
L'oggetto della questione di legittimità costituzionale degli artt. 197-bis, commi 3 e 6, e 192, comma 3, cod. proc. pen., sollevata dal Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost., deve essere limitato ai soli citati commi dell'art. 197-bis, e in particolare al comma 6, poiché le censure del rimettente non investono la regola di giudizio contenuta nell'art. 192, comma 3, sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone imputate in un procedimento connesso, ma esclusivamente l'applicabilità di tale regola alle dichiarazioni dei testimoni assistiti per effetto del rinvio operato dall'art. 197-bis, comma 6.
sentenza 21/2017massima n. 39560 Riguarda ancheart. 197-bis Codice di procedura penale
Processo penale - Adozione di misure cautelari personali - Dichiarazioni rese da persona offesa informata dei fatti, in caso di accertata sua sottoposizione a minaccia affinché non renda dichiarazioni o dichiari il falso - Possibilità di valutare le precedenti dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa persona senza applicare l’art. 192 cod. proc. pen. - Mancata previsione - Prospettata irragionevole diversità di disciplina, rispetto a quella valevole per la fase dibattimentale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 273, comma 1-bis, e 192, commi 3 e 4, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, in caso di accertata sottoposizione a minaccia della persona informata dei fatti, affinché non renda dichiarazioni ovvero dichiari il falso, il giudice possa valutare le dichiarazioni precedentemente rese dalla stessa senza applicare la regola dettata dal predetto art. 192, commi 3 e 4, alla stregua della quale esse sono valutate "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Infatti le dichiarazioni accusatorie acquisite in forza dell'art. 500, comma 4, cod. proc. pen. - evocato quale 'tertium comparationis' - non sono affatto sottratte (come erroneamente reputato dal rimettente) alle regole generali sulla valutazione della prova, sicché non è riscontrabile alcuna disparità di trattamento tra fase delle indagini e dibattimento, in punto di valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato in procedimento connesso o di reato collegato "coartato".
Riguarda ancheart. 500 Codice di procedura penaleart. 273 Codice di procedura penale
Processo penale - Valutazione delle prove - Prova indiziaria - Desumibilità di fatti da indizi "gravi, precisi e concordanti", anziche' da prove certe - Assunto contrasto con il principio del giusto processo e del contraddittorio tra le parti, con disparità di trattamento tra i cittadini e violazione della liberta' personale - Manifesta inammissibilita' della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 192, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che l'esistenza di un fatto possa essere desunta da indizi. Infatti, con l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. il legislatore ha solo inteso porre dei limiti al discrezionale apprezzamento dei dati indiziari, introducendo un paramentro legale di valutazione probatoria analogo a quello recato dall'art. 2729 del codice civile, sicché la richiesta soppressione della norma censurata non condurrebbe a eliminare la prova indiziaria dal panorama conoscitivo del processo penale, ma anzi produrrebbe un risultato antitetico a quello perseguito dal giudice 'a quo', in contraddizione con le sue premesse argomentative. M.F.
Processo penale - Ufficio di testimone - Incompatibilità con l'ufficio di testimone per le persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede - Applicabilità nell'ipotesi di reato di calunnia susseguente a denuncia dell'originario denunciato - Prospettata, irrazionale, equiparazione di situazioni diverse, nonché compromissione del libero convincimento del giudice - Erroneita' della premessa posta a base delle censure - Non fondatezza della questione.
La disciplina prevista dal codice di procedura penale in materia di incompatiblita' rispetto all'ufficio di testimone e di valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato, dalla persona imputata in un procedimento connesso ovvero dall'imputato di reato probatoriamente collegato, nell'ipotesi di pluralita' di procedimenti penali, deve essere interpretata con criteri di particolare rigore escludendo qualsiasi ampliamento su base analogica, in quanto essa costituisce un'eccezione alle regole generali dettate dallo stesso codice in materia di assunzione dell'ufficio di testimone. Nell'ambito di questa disciplina eccezionale la assunzione e la valutazione delle dichiarazioni rese dagli imputati di reato probatoriamente collegato a quello per il quale si procede - cui e' stato esteso il regime previsto per le altre due ipotesi dianzi descritte - in tanto puo' ritenersi razionalmente giustificata in quanto il contrasto di interessi che e' al suo fondamento possa ritenersi in concreto - e dunque in atto - sussistente. Eventualita' questa che non ricorre nelle ipotesi in cui tale contrasto sia stato dissolto, proprio sul piano della interferenza probatoria, per essere stata la posizione del dichiarante gia' definita con un provvedimento di archiviazione. Va, pertanto, dichiarata non fondata - per erroneita' del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 197, lett. b), 210, comma 6 e 192, comma 4, cod. proc. pen., censurati - in riferimento agli artt. 3 e 101, secondo comma, della Costituzione - nella parte in cui estendono la speciale disciplina in materia di testimonianza ivi prevista anche alle ipotesi in cui il reato probatoriamente collegato a quello per cui si procede a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b, dello stesso codice sia il reato di calunnia susseguente a denuncia di un soggetto in precedenza a sua volta denunciato in un procedimento conclusosi con l'archiviazione. - sent. nn. 108 e 109/1992 in ordine alla speciale disciplina di cui si occupa la massima.
Riguarda ancheart. 210 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - FASE DELLE INDAGINI PRELIMINARI - PRESUPPOSTI - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA - CHIAMATA IN CORREITA' - NECESSITA' DI RISCONTRO ESTERNO INDIVIDUALIZZATO - ESCLUSIONE - DENUNZIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA, DI EGUAGLIANZA, DI LIBERTA' PERSONALE, DEL DIRITTO DI DIFESA E DELLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NECESSITA' IN OGNI CASO DI UNA CONSISTENZA INDIZIARIA TALE DA FONDARE UNA QUALIFICATA PROBABILITA' DI COLPEVOLEZZA E DELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO - PREVISIONE DI STRUMENTI DI GRAVAME - NON CONGRUITA' DELLA DISTINZIONE TRA ATTIVITA' DI INDAGINE DEL P.M. ED ATTIVITA' DI CONTROLLO DEL GIUDICE - NON COMPARABILITA' CON GLI ELEMENTI RICHIESTI PER UNA PRONUNCIA DI CONDANNA NEL GIUDIZIO ABBREVIATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, comma 2, 13, comma 2, e 27, comma 2, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite della Cassazione, non richiede, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale nella fase delle indagini preliminari, che la chiamata di correo debba essere confermata da un riscontro esterno individualizzato, e dell'art. 273 cod. proc. pen., nella parte in cui, secondo l'interpretazione delle Sezioni unite, consentirebbe di ravvisare gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale, in presenza di chiamate di correo non provviste di detti riscontri, non valutabili come prove nel dibattimento, o comunque geneticamente insufficienti a formare prova senza riscontro individualizzato. Invero le Sezioni unite, pur avendo escluso l'applicabilita' dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali, hanno comunque affermato che, anche per il rigoroso accertamento richiesto ai fini della verifica della intrinseca attendibilita' della dichiarazione, la chiamata in correita', per essere qualificata come grave indizio di colpevolezza, deve 'presentare una consistenza indiziaria tale da fondare una qualificata probabilita' di colpevolezza'. Pertanto non risulta violato il principio di eguaglianza, perche' le condizioni richieste per l'adozione della misura non si sottraggono all'osservanza del precetto dell'art. 273 cod. proc. pen. neppure nella fase del giudizio, rispondendo, anche qui, la misura all'esigenza che sussista una qualificata probabilita' di colpevolezza e potendo, anche in tale fase, la misura cautelare personale essere adottata o mantenuta soltanto a seguito della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza che la sostengono, di modo che, anche nella fase del giudizio, restano distinti gli elementi richiesti per l'affermazione di responsabilita' da quelli sufficienti ai fini dell'adozione della misura cautelare. Del tutto infondato e' il richiamo agli artt. 13 e 27 Cost., poiche' l'art. 273 cod. proc. pen. richiede comunque la motivazione del provvedimento che dispone la misura, mentre la previsione di strumenti di gravame vale comunque ad assicurare, attraverso il controllo di legittimita' e di merito, che non vengano adottati provvedimenti che provochino ingiustificate detenzioni, esplicandosi la verifica proprio nel constatare quella qualificata probabilita' di colpevolezza a base del provvedimento che impone la misura, facendo cosi' ritenere che neppure il diritto di difesa risulti compromesso. Non e' poi congrua la distinzione tra attivita' di indagine espletata dal p.m. nella fase delle indagini ed attivita' di controllo del giudice, incentrandosi comunque la verifica giudiziale sull'assetto indiziario dedotto dallo stesso p.m. nella richiesta di misura cautelare. Non puo' infine, nell'ambito della chiamata in correita', essere istituita una comparazione fra elementi richiesti ai fini dell'adozione di una misura cautelare - rispetto alla quale non sarebbero necessari riscontri individualizzanti - ed elementi richiesti per una pronuncia di condanna a seguito di giudizio abbreviato - rispetto alla quale, per pervenire ad una affermazione di responsabilita', sono necessari riscontri individualizzanti della chiamata di correo - trattandosi di situazioni disomogenee, e quindi non comparabili, sia perche' la pronuncia in esito a giudizio abbreviato e' comunque adottata a conclusione di una 'cognitio plena' sia perche', ove gli elementi acquisiti non siano ritenuti sufficienti per una decisione allo stato degli atti, il giudice dovra' rigettare la richiesta di abbreviazione del rito, un epilogo ineludibile, a prescindere dai mezzi di prova posti a base della richiesta di rinvio giudizio. - V. Sent. n. 71/1996; v. anche Cass. S.U. pen. 21/4/1995, Costantino, 22/2/1993, Marino. red.: A. Franco
Riguarda ancheart. 273 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - PRINCIPI INFORMATORI - LIBERO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - CONTENUTO EFFETTIVO.
Tra i principi informatori del nuovo codice di procedura penale, in aderenza ai principi costituzionali, e' stato fatto salvo anche quello del libero convincimento inteso come liberta' del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti (art. 192).