Ordinanza n. 130/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1998 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 87/1953
- art. 28Statuto dei lavoratori
usata come parametro
citata
- art. 23Statuto dei lavoratori
- art. 23legge cost. 1/1948
- art. 1Norme sui giudizi di legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo
comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), come modificato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847
(Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto 1973, n. 533, e la
procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300),
e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla
costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal pretore di
Brescia sul ricorso proposto dalla FIOM-CGIL nei confronti della Ghio
S.p.a., iscritta al n. 1208 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie
speciale, dell'anno 1996.
Visto l'atto di costituzione della FIOM-CGIL nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avv. Sergio Vacirca per la FIOM-CGIL e l'Avvocato dello
Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento per la repressione di
condotta antisindacale promosso dalla FIOM-CGIL di Brescia nei
confronti della Soc. Ghio S.p.a., il pretore di Brescia, con
ordinanza del 21 giugno 1996 (r.o. n. 1208 del 1996), ha sollevato
questione di legittimità:
a) dell'art. 28, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n.
300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla legge 8
novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11 agosto
1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300), per contrasto con gli artt. 25, secondo comma,
3 e 24, primo comma, della Costituzione;
b) dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), limitatamente alla parte in cui prevede che "il
giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale", per
contrasto con gli artt. 134, 101, 104, primo comma, e 111 della
Costituzione;
c) dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "nelle parti
che stabiliscono condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di
legittimità costituzionale", per contrasto con l'art. 137, primo
comma, della Costituzione;
che, quanto alla questione relativa all'art. 28, secondo comma,
della legge n. 300 del 1970, il rimettente assume che l'espressa
negazione della revocabilità - in sede di giudizio opposizione e
sino alla sentenza che definisce tale ultimo giudizio -
dell'efficacia esecutiva del decreto pretorile, emesso ai sensi del
predetto art. 28, consentirebbe ad una norma penale, quale quella
prevista dal quarto comma del medesimo art. 28, di esplicare effetti
di carattere "ultrattivo", anche laddove soggetta a giudizio di
legittimità, "con conseguente sua incertezza", così da comportare
la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione;
che, inoltre, la norma impugnata violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, per l'"irrazionale ed irragionevole" mancata previsione
di un automatico effetto sospensivo dell'efficacia del decreto dalla
data dell'opposizione sino all'accertamento definitivo con sentenza
passata in giudicato sulla sussistenza del comportamento
antisindacale e, dunque, in ordine alla legittimità del precetto
penale di cui al citato quarto comma dell'art. 28, da intendersi
quale "norma penale in bianco";
che, sempre ad avviso del giudice a quo, la disposizione
denunciata si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24, primo comma,
della Costituzione, per l'effetto dissuassivo che la "minaccia di
sanzione penale a carico del datore di lavoro", in presenza del
divieto di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, esplica
in ordine all'esercizio del diritto a proporre opposizione, essendo
quest'ultimo giudizio soggetto a tempi "immensamente più lunghi
rispetto a quelli, se non istantanei, quanto meno rapidissimi" del
procedimento ex art. 28, con concreto rischio per il datore di
lavoro ottemperante al decreto pretorile di non poter attingere a
nessun reale vantaggio dal giudizio di opposizione;
che, per quanto concerne la questione avente per oggetto l'art.
23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, il vulnus portato
all'art. 134 della Costituzione ed all'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 si sostanzierebbe, ad avviso del
giudice a quo, nell'aver previsto, per la proposizione delle
questioni di costituzionalità, la necessità che il giudizio non
possa essere definito indipendentemente dalla loro risoluzione, sì
da rendere "in tal modo irrilevanti e, perciò, inammissibili tutte
le altre questioni di legittimità costituzionale l'oggetto delle
quali sia solo concorrente nella decisione della causa";
che, inoltre, sarebbero violati gli artt. 101, 104, primo comma,
e 111 della Costituzione, per la "riduzione e compressione
dell'autonomia ed indipendenza del giudice" che la disposizione
censurata viene a determinare, nell'impedire al medesimo "di valutare
tutte le possibili soluzioni giuridiche per la decisione dei
processi", sottraendo, così, alla motivazione delle sentenze
"ragioni ulteriori di potenziale accoglimento o rigetto della
domanda", con grave danno per l'amministrazione della giustizia;
che, infine, il predetto art. 23, "nelle parti che stabiliscono
condizioni e forme di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale", sarebbe in contrasto con l'art. 137, primo comma,
della Costituzione, perché, limitando l'accesso al giudizio di
costituzionalità, tramite "confini" non istituiti dal "sistema
costituzionale", comporta una "palese violazione della riserva di
legge costituzionale", prevista dal predetto art. 137;
che, nel giudizio, si è costituita la FIOM-CGIL di Brescia,
concludendo per una declaratoria di infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e
di inammissibilità per difetto di rilevanza o, comunque, di
infondatezza di quella relativa all'art. 28, secondo comma, della
legge n. 300 del 1970;
che ha, altresì, spiegato intervento il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per
sentir, del pari, dichiarare manifestamente infondata la questione
relativa all'art. 23 della legge n. 87 del 1953 e inammissibile o,
comunque, manifestamente infondata, quella sollevata in relazione
all'art. 28, secondo comma, della legge n. 300 del 1970.
Considerato che risulta logicamente pregiudiziale la delibazione
delle questioni sollevate in relazione all'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, atteso che con le medesime si intende, in
definitiva, censurare il sistema stesso che presiede alla corretta
proposizione di ogni questione di costituzionalità in via
incidentale;
che, in proposito, questa Corte ha già affermato (v., in
particolare, sentenza n. 88 del 1986) che la legge n. 87 del 1953
costituisce integrazione e svolgimento delle leggi costituzionali 9
febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale
e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e 11
marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la
Corte costituzionale) e che, in particolare, il censurato art. 23
viene ad uniformarsi all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del
1948, secondo cui la questione di legittimità costituzionale può
essere "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso
di un giudizio", da ciò desumendo l'evidente esclusione della
facoltà di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso (v.,
in particolare, ordinanze nn. 225 del 1982 e 130 del 1971, entrambe
dichiarative della manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23 in esame);
che, pertanto, non emergendo, dall'ordinanza del pretore di
Brescia, ragioni ed argomenti conferenti o, comunque, validi per
discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte, in ordine
al coerente rapporto sistematico che intercorre tra Carta
costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria (v. sentenza
n. 111 del 1963), le questioni sollevate dal rimettente sull'art. 23
della legge n. 87 del 1953 vanno dichiarate manifestamente infondate;
che, per quanto attiene all'art. 28, secondo comma, della legge
n. 300 del 1970, è sufficiente evidenziare che le censure del
rimettente potrebbero assumere concreto rilievo, nel giudizio
principale, unicamente in presenza di decisione favorevole per il
sindacato ricorrente e, dunque, di emissione del decreto cui accede
ex lege la provvisoria ed immediata esecutività, provvedimento che,
come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, non è stato
ancora adottato dal giudice a quo non essendo, peraltro, nelle sue
intenzioni "rendere noto il proprio convincimento, né anticipare la
decisione";
che, al tempo stesso, nell'ipotesi di una pronuncia favorevole al
sindacato ricorrente, la delibazione sugli aspetti attinenti alla
esecutorietà provvisoria del decreto non potrebbe che appartenere al
giudice eventualmente investito della opposizione sul provvedimento
medesimo;
che, pertanto, non è dato ravvisare il requisito della rilevanza
in una questione di costituzionalità che si appalesa prematura, dal
momento che ha ad oggetto una disposizione che concerne una ipotetica
fase processuale ulteriore (ex plurimis v. sentenza n. 336 del 1995
ed ordinanza n. 394 del 1987), venendo così a riguardare una futura
eventualità (ex plurimis, v. ordinanze n. 337 del 1994 e n. 318 del
1991, nonché sentenza n. 155 del 1994);
che, quindi, la questione stessa va dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 23, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), sollevata, in riferimento agli artt.
134, 101, 104, primo comma, e 111 della Costituzione, dal pretore di
Brescia con
l'ordinanza in epigrafe indicata;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 23 della legge 11 marzo
1953, n. 87, sollevata, in riferimento all'art. 137, primo comma,
della Costituzione, dal medesimo pretore di Brescia con l'ordinanza
in epigrafe indicata;
c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dalla
legge 8 novembre 1977, n. 847 (Norme di coordinamento tra la legge 11
agosto 1973, n. 533, e la procedura di cui all'articolo 28 della
legge 20 maggio 1970, n. 300), sollevata, in riferimento agli artt.
25, secondo comma, 3 e 24, primo comma, della Costituzione, dal
predetto pretore con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte