Ordinanza n. 130/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/05/2001 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 36legge 448/1998
citata
- art. 24Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza
pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), promossi con 2
ordinanze emesse il 23 maggio 1999 dal pretore di Saluzzo nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Aime Guglielmo e l'INPS e
tra Maccario Isabella ed altri e l'INPS, iscritte ai nn. 811 e 812
del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 1, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visti l'atto di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di due giudizi - vertenti in materia di
ricostruzione di trattamenti pensionistici in base alla sentenza
n. 495 del 1993 di questa Corte - il pretore di Saluzzo, con
altrettante ordinanze di identico contenuto, emesse entrambe in data
23 maggio 1999, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure
urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo),
nella parte in cui prevede che i giudizi pendenti alla data di
entrata in vigore di tale legge (aventi ad oggetto il pagamento delle
somme maturate dagli aventi diritto in applicazione delle sentenze
n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994) sono dichiarati estinti d'ufficio,
con compensazione delle spese fra le parti;
che, secondo il rimettente, la norma impugnata - sopravvenuta
nelle more dei giudizi a quibus e parzialmente modificatrice di
precedenti interventi legislativi - si pone in contrasto: a) con
l'art. 24, primo comma, Cost., poiché vanifica il diritto di azione
dei ricorrenti, senza una correlativa integrale soddisfazione
dell'interesse a tutela del quale il giudizio è stato proposto
(precludendo la possibilità di ottenere un titolo da far valere in
executivis nonché decurtando il credito vantato dell'accessorio
rappresentato dal rimborso delle spese di lite);b) con gli artt. 101,
102 e 104 Cost., poiché svuota di fatto la funzione giurisdizionale,
avendo il legislatore, sotto forma di legge, emanato in realtà un
provvedimento che si sostanzia in una sentenza e che, oltretutto - in
deroga ai principi generali del processo civile - esautora il giudice
anche dal potere di decidere sulle spese del giudizio;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque,
per la manifesta infondatezza della sollevata questione;
che, nel giudizio promosso con r.o. n. 811 del 2000, si è
costituito l'INPS, concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che i giudizi - riguardanti la medesima disposizione,
censurata dal pretore rimettente con identica motivazione ed in
riferimento agli stessi parametri - debbono essere riuniti e
congiuntamente decisi;
che questioni sostanzialmente identiche sono già state
sottoposte a scrutinio di costituzionalità, conclusosi con la
sentenza n. 310 del 2000;
che, in tale decisione, questa Corte - con riferimento alla
questione concernente l'asserita illegittimità della previsione
dell'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione
delle spese - ha affermato che le soluzioni approntate dalla
normativa impugnata si appalesano tutte di segno certamente positivo
rispetto alle aspettative degli interessati, le quali, pur avendo,
appunto in virtù delle citate sentenze di illegittimità
costituzionale, assunto il rango di diritti di credito, restavano
ancora necessariamente da precisare con riguardo ai modi e ai tempi
di adempimento;
che, pertanto, ribadito il giudizio di sufficienza nel
rapporto tra siffatto intervento ed il grado di realizzazione che
alla pretesa azionata è stato accordato in via legislativa, la
questione va dichiarata manifestamente infondata (v. altresì
ordinanze n. 464 e n. 534 del 2000, nonché n. 52 del 2001).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata - inriferimento agli
artt. 24, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione - dal
pretore di Saluzzo, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente e redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte