Ordinanza n. 131/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1981 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 37Statuto dei lavoratori
- art. 60d.P.R. 417/1974
- art. 28Statuto dei lavoratori
usata come parametro
citata
- art. 28d.P.R. 417/1974
- art. 37d.P.R. 417/1974
- art. 28Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 146Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 7Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
- art. 20legge 775/1970
- art. 44-bislegge 775/1970
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 28 e
37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
e dell'art. 60 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato
giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola
materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato) promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 maggio 1977 dal pretore di Bassano del
Grappa nel procedimento derivante da un esposto prodotto dai
rappresentanti sindacali CISL-scuola e CGIL e riguardante Montanari
Giuseppe, iscritta al n. 401 del registro ordinanze 1977 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977;
2) ordinanza emessa il 20 maggio 1977 dal pretore di Bassano del
Grappa nel procedimento derivante da un esposto prodotto dai
rappresentanti sindacali CISL-scuola e CGIL e riguardanti Sudiro don
Dino, iscritta al n. 402 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 26 ottobre 1977;
3) ordinanza emessa il 19 dicembre 1978 dal pretore di Vicenza nei
procedimenti civili riuniti vertente tra il Provveditorato agli Studi
di Vicenza e la CISAL, iscritta al n. 109 del registro ordinanze 1979
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 dell'11
aprile 1979;
4) ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal pretore di Cosenza sul
ricorso proposto dal SI.NA.FI.-CISAL contro il Ministero delle Finanze
ed altro, iscritta al n. 267 del registro ordinanze 1979 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 161 del 13 giugno 1979.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1980 il giudice
relatore Leopoldo Elia.
Ritenuto che le ordinanze in epigrafe sollevano questioni di
costituzionalità degli artt. 28 e 37 della legge n. 300 del 20 maggio
1970, dell'art. 60 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, in relazione agli
artt. 3 e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dubitando sia
in contrasto con il principio di eguaglianza e con il diritto di azione
e difesa la mancata estensione, nei confronti ed a carico dello Stato,
del diritto di ricorrere innanzi al Pretore conferito ai sindacati dal
l'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per la repressione della
condotta antisindacale.
Considerato che i giudizi debbono essere riuniti, ponendo questioni
strettamente analoghe;
che questioni analoghe sono state già dichiarate non fondate dalla
sentenza n. 118 del 7 maggio 1976 (che giudicò sull'art. 37 della
legge 20 maggio 1970, n. 300) e dalla sentenza n. 68 del 29 aprile 1980
(che giudicò sull'art. 28 della medesima legge; sull'art. 146 del
d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; sugli artt. 7 e 20 della legge 28 ottobre
1970, n. 775; sugli art. 44 bis, e da 45 a 50 della legge 18 marzo
1968, n. 249) di questa Corte;
che le ordinanze introduttive dei presenti giudizi riuniti non
evidenziano argomenti nuovi tali da indurre questa Corte a modificare
le sue precedenti pronunzie e che non comporta problemi nuovi
l'impugnazione di una diversa disposizione (art. 60 del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417) in questa sede proposta, stante la stretta
analogia con quelle discusse nella precedente sentenza di rigetto (n.
68 del 1980) e l'identità delle censure evidenziate.
Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondate:
- la questione di costituzionalità dell'art. 37 della legge 20
maggio 1970, n. 300, proposta, per contrasto con gli articoli 3 e 24,
primo e secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Cosenza con
l'ordinanza in epigrafe;
- la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della
stessa legge proposta, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal pretore di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe;
- le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 60 del
d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, sollevate, per contrasto con gli artt. 3
e 24 della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte