Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Impiego pubblico - Dipendenti di enti pubblici economici - Nomina a cariche elettive - Trattamento economico di aspettativa - Inapplicabilità, in base a diritto vivente, delle disposizioni vigenti per il personale statale e di enti pubblici non economici - Asserita irragionevole disparità di trattamento normativo - Erroneità del presupposto interpretativo assunto dal rimettente - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto i dipendenti di enti pubblici economici, chiamati a cariche elettive, sarebbero ingiustificatamente esclusi dal migliore trattamento economico riconosciuto ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici. Infatti la tesi sostenuta dal rimettente è basata su un presupposto erroneo sia dal punto di vista delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie prospettata (per l'avvenuta parificazione nel tempo della disciplina in questione), sia per il superamento della situazione che aveva giustificato l'originaria interpretazione.
Riguarda ancheart. 40 Statuto dei lavoratoriart. 22 legge 724/1994art. 31 Statuto dei lavoratori
ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONDOTTA ANTISINDACALE PLURIOFFENSIVA - POSSIBILITA' DI ADIRE IL GIUDICE ORDINARIO (DALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE) E IL GIUDICE AMMINISTRATIVO (DALL'IMPIEGATO) - CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI DECISIONI RECIPROCAMENTE INCOMPATIBILI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 28, 37. - COST., ARTT. 3, 24, 25, PRIMO COMMA.
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` della questione identica ad altra gia` esaminata e giudicata inammissibile - perche` fondata su due contrapposte interpretazioni della norma denunciata -, e in quanto il giudice a quo si e` limitato a riprodurre, con una trascrizione letterale, il contenuto di una delle precedenti ordinanze di rimessione che avevano dato occa- sione all'esito anzidetto. (Manifesta inammissibilita` della que- stione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25, primo comma, Cost. - degli artt. 28 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, denunciati in quanto, in caso di condotta antisindacale plurioffensiva degli enti pubblici economici, prevedono che possano essere aditi tanto il giudice ordinario, dall'organizzazione sindacale, che quello amministra- tivo, dal dipendente, con la conseguente possibilita` di pronunce reciprocamente incompatibili). - S. n. 169/1982; O. n. 210/1982.
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratori
SINDACATO E LIBERTA' SINDACALE - DIRITTI SINDACALI CONCERNENTI IL PUBBLICO IMPIEGATO - TUTELA DINANZI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN SEDE DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - PROCEDIMENTO EX ART. 28, L.N. 300 DEL 1970 - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 28, 37; R.D. 26 GIUGNO 1924, N. 1054, ARTT. 29, N. 1, 39; LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1034, ARTT. 7, 19, 21. - COST., ARTT. 3, 24.
E' manifestamente inammissibile - per assoluto difetto di giurisdizione del giudice rimettente - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 28 e 37, L. 20 maggio 1970, n. 300; 29, n. 1, e 39, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; 7, 19 e 21, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui non consentono il ricorso al procedimento ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, quando i diritti del sindacato, perche' connessi a diritti del lavoratore pubblico impiegato, siano fatti valere dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. - V. S.nn. 68 e 140/1980.
Riguarda ancheart. 19 legge 1034/1971art. 21 legge 1034/1971art. 7 legge 1034/1971art. 39 Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato. (024U1054)art. 28 Statuto dei lavoratorir.d. 1054/1924
IMPIEGO PUBBLICO - ASSEGNO DI CARICA ELETTIVA - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI ECONOMICI NOMINATI A CARICHE PUBBLICHE ELETTIVE - SPETTANZA DELL'ASSEGNO A CARICO DELL'ENTE PRESSO IL QUALE E' RICOPERTA LA CARICA - ERRONEA INTERPRETAZIONE NEGATIVA DI DETTA SPETTANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In materia di trattamento economico di pubblici dipendenti titolari di cariche elettive, l'art. 3 della legge n. 1078 del 1966 (che prevede l'erogazione di un assegno a carico dell'ente presso il quale detta carica viene ricoperta) costituisce norma speciale (e piu' favorevole) rispetto a quelle dello Statuto dei lavoratori applicabili ai dipendenti degli enti pubblici economici e disciplinanti soltanto la collocazione in aspettativa degli eletti. Essa, pertanto, non puo' ritenersi abrogata per effetto degli artt. 31 e 37 della legge n. 300 del 1970 ed opera in favore anche di questa ultima categoria di lavoratori, come confermato anche dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla successiva normativa (leggi 26 aprile 1974 n. 169; 18 dicembre 1979 n. 816; 27 dicembre 1985 n. 816) cui e' sempre rimasta estranea qualsiasi discriminazione, erroneamente addebitata dal giudice remittente alla norma suddetta, fra dipendenti da enti pubblici economici o non. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 31 e 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3 legge 12 dicembre 1966, n. 1078, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Riguarda ancheart. 31 Statuto dei lavoratori
LAVORO (RAPPORTO DI) - REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - ESCLUSIONE DELLA PROPONIBILITA' DELL'AZIONE SPECIALE DI CUI ALL'ART. 28 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI NEI CONFRONTI DELLO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'inapplicabilita' dell'istituto di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970 nei confronti dello Stato (e, nella specie, da parte dei sindacati del personale di polizia) e' costituzionalmente legittima, attese le differenze di disciplina e di tutela sussistenti fra rapporto di lavoro pubblico e rapporto di lavoro privato, alla stregua delle quali e' dato al legislatore di diversamente apprezzare il collegamento e la strumentalita' del primo rispetto alle varie finalita' istituzionali assegnate agli uffici in cui si articola l'amministrazione pubblica: cio' in considerazione anche del fatto che detta inapplicabilita' non si risolve in una minorata tutela giurisdizionale delle categorie interessate, cui e' pur sempre consentita la via della giurisdizione amministrativa, con i mezzi cautelari, non meno rapidi ed incisivi, ivi consentiti, specie alla luce di pregresse pronunzie della Corte costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 28 legge 20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 23, comma primo, della legge 29.3.1983, n. 93). V. Sent. n. 190 del 1985.
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratoriart. 23 legge 93/1983
A. REFERENDUM ABROGATIVO - LIMITI IMPLICITI INDICATI DALLA CORTE CON RIGUARDO AI QUESITI PLURIMI - PUNTUALE APPLICAZIONE IN PRECEDENTI PRONUNCE (SENTT. NN. 16/1978; 26, 27, 28 E 29/1981) - OMOGENEITA' ED UNIVOCITA' DEI QUESITI.
Ai fini del giudizio di ammissibilita` del referendum abrogativo, in caso di quesiti plurimi, l'elemento essenziale della omogeneita` dei quesiti referendari deve in concreto essere inteso nel senso che l'unitarieta` della proposta abrogativa emerga dalla constatata esistenza di un principio comune univocamente ispiratore delle norme investite e dalla parallela univocita` delle conseguenze abrogative, in modo da consentire una scelta libera dell'elettore, con particolare riguardo alla necessita` che le conseguenze dell'abrogazione siano chiaramente e immediatamente intelligibili al momento del voto, onde realizzare pienamente lo scopo essenziale dell'istituto del referendum, cioe` la libera, consapevole e precisa espressione della volonta` popolare in ordine ai quesiti proposti.
Riguarda ancheart. 35 Statuto dei lavoratoriart. 28 Statuto dei lavoratori
B. LAVORO (TUTELA DEL ) - STATUTO DEI LAVORATORI - REFERENDUM ABROGATIVO - LIMITATO A PAROLE ED ESPRESSIONI CONTENUTE IN ALCUNE DISPOSIZIONI - NON RIENTRA IN ALCUNA DELLE MATERIE SOTTRATTE A REFERENDUM DALL'ART. 75, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA, PERALTRO, DEI REQUISITI DI OMOGENEITA' DELLA RICHIESTA E DELLA UNIVOCITA' DELLE CONSEGUENZE ABROGATIVE - INAMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA.
Alla stregua del principio di omogeneita` ed univocita` del quesito, e` inammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione parziale degli artt. 28 comma primo, 35 commi primo e secondo e 37 l. 20 maggio 1970 n. 300 (limitata alle parole "locali delle associazioni sindacali nazionali" per l'art. 28; "di quindici" e "di cinque" sia nel primo, che nel secondo comma dell'art. 35; "dagli altri enti" per l'art. 37), dato che i quesiti proposti non sono legati fra loro da nesso di inscindibile coerenza logica, in quanto riflettono da un lato l'organizzazione dell'attivita` sindacale dal punto di vista dei soggetti legittimati a promuoverla, dall'altro il campo di applicazione della tutela degli interessi dei lavoratori. - cfr. SS. nn. 16/1977, 26, 27, 28, 29/1987
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratoriart. 35 Statuto dei lavoratori
IMPIEGO PUBBLICO - STATUTO DEI LAVORATORI - REPRESSIONE DI CONDOTTA ANTISINDACALE - RICORSO DEI SINDACATI VERSO LO STATO - MANCATA PREVISIONE - QUESTIONI SOSTANZIALMENTE GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni analoghe ad altre gia' dichiarate non fondate. - S. nn. 118/1976 e 68/1980.
Riguarda ancheart. 28 Statuto dei lavoratoriart. 60 d.P.R. 417/1974
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE A QUO DOPO CHE SIA STATA PROPOSTA ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA' - QUESTIONI RELATIVE ESCLUSIVAMENTE A NORME DA APPLICARE PER IL COMPIMENTO DI ATTI URGENTI - AMMISSIBILITA'.
Il ricorso per regolamento di giurisdizione spoglia il giudice di merito di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione di giurisdizione, e quindi anche della legittimazione a sollevare al riguardo questioni di legittimita' costituzionale; ne' si pone il problema della pregiudizialita' dell'una questione rispetto all'altra. Intervenuta la sospensione del processo in corso, e' consentito al giudice solo il compimento di atti urgenti e, di conseguenza, rimettere alla Corte questioni di costituzionalita' riguardanti le norme da applicare per tali atti. (Nella specie, e' stata dichiarata inammissibile - perche' proposta dal giudice a quo dopo che la parte resistente aveva gia' presentato ricorso per regolamento di giurisdizione - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma primo, 39, 40 e 113 Cost.). - S. nn. 221/1972, 135/1975, 73/1973, 177/1973.
LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 37 - AMBITO DI APPLICABILITA' - ESTENSIONE SOLO EVENTUALE AI DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - MANIFESTA MANCANZA DELLA RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 3 Cost., limitatamente alla parte in cui escluderebbe l'applicabilita' dello Statuto dei lavoratori ai rapporti di impiego dei dipendenti degli enti pubblici che non svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica, sollevata dal giudice a quo in un processo nel quale viene in considerazione soltanto l'applicabilita' dello Statuto medesimo al rapporto di impiego dei dipendenti dello Stato.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 37 - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICABILITA' - FUNZIONE SOLO SUPPLETTIVA ED INTEGRATRICE RISPETTO AD UNA DISCIPLINA SPECIALE RELATIVA AI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI - RAZIONALITA' DEL CRITERIO (ANCHE SE SINGOLE NORME POTRANNO ESSERE DICHIARATE ILLEGITTIME) - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 37 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - nella parte in cui stabilisce che rispetto ai dipendenti da enti pubblici non economici la legge medesima non si applica nel caso che la materia sia diversamente regolata da norme speciali, quando cioe' si riscontrino lacune nella disciplina all'uopo dettata - affida il coordinamento fra dette norme e il c.d. Statuto dei lavoratori all'interprete, mediante una disposizione di raccordo la quale tiene conto delle innegabili differenze che tuttora intercorrono tra impiego privato ed impiego pubblico, per la diversa genesi, struttura e funzione, onde evitare che posizioni diverse siano trattate nella stessa maniera. Se in sede di concreta applicazione situazioni identiche o simili risultino regolate in modo ingiustificatamente difforme, potra' sollevarsi questione di legittimita' costituzionale delle norme medesime, ma cio' non scalfisce la razionalita' della disposizione. Da cio' consegue che non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 succitato, nella parte in cui subordina l'applicabilita' del c.d. Statuto dei lavoratori ai rapporti di impiego dei dipendenti degli enti pubblici, diversi da quelli che svolgono esclusivamente o prevalentemente attivita' economica, alla circostanza che la materia non sia diversamente regolata da norme speciali; questione sollevata deducendo che dalla norma denunziata conseguirebbe una ingiustificata diversificazione (anche in ordine alla possibilita' di promuovere lo speciale procedimento previsto dall'art. 28) tra i lavoratori, a seconda che essi dipendano da un'amministrazione pubblica avente finalita' economiche o da un'altra amministrazione egualmente pubblica, che tali finalita' non abbia.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LAVORATORE PRIVATO E LAVORATORE PUBBLICO - TENDENZIALE CONVERGENZA TRA I RISPETTIVI STATI GIURIDICI - LIMITE NELLA SPECIALITA' DEI DUE RAPPORTI DI LAVORO - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE.
Lo stato giuridico del lavoratore privato e quello del lavoratore pubblico tendono ad una sostanziale convergenza, che va realizzandosi mediante una osmosi tra le due discipline, sempre compatibilmente con la natura e con le peculiarita' dei rispettivi rapporti; ma trattasi di una evoluzione, il cui graduale svolgimento e' affidato al legislatore, naturale interprete delle istanze politiche, sindacali e sociali della comunita' nazionale. Cfr.: sentt. nn. 209 del 1975, 47 e 49 del 1976.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 37 - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICABILITA' - NON SI ESTENDE, NEPPURE IN VIA SUPPLETTIVA ED INTEGRATRICE, AI RAPPORTI DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI STATALI - GIUSTIFICAZIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 37 della legge n. 300 del 1970, nel prevedere l'estensione della disciplina da essa dettata ai dipendenti degli enti pubblici non economici (con il limite che la materia non sia diversamente regolata da norme speciali), non si riferisce ai dipendenti statali (rispetto ai quali pertanto le disposizioni del c.d. Statuto dei lavoratori sono totalmente inapplicabili); tale esclusione non e' tuttavia priva di razionalita' perche' e' giustificata, oltre che dalle innegabili differenze che tuttora intercorrono tra impiego pubblico e impiego privato, dalla circostanza che mentre la regolamentazione del rapporto di impiego dei dipendenti degli enti pubblici minori e' spesso frammentaria ed incompleta (e, come tale, si presta ad essere opportunamente integrata da quella statuaria) il rapporto di impiego dei dipendenti statali e' invece minuziosamente regolato da una disciplina completa, che appresta, anzi, i principi basilari all'ordinamento giuridico del pubblico impiego. Non e' quindi fondata - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 succitato, nella parte in cui esclude del tutto l'applicabilita' del c.d. Statuto dei lavoratori al rapporto di impiego dei dipendenti statali; questione sollevata deducendo che dalla norma denunziata conseguirebbe una ingiustificata diversificazione (anche in ordine alla possibilita' di promuovere lo speciale procedimento previsto dall'art. 28) tra i lavoratori, a seconda che essi dipendano da un'amministrazione pubblica non avente finalita' economiche ovvero dall'amministrazione statale.
LAVORO (RAPPORTO DI) - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 37 - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICABILITA' - NON SI ESTENDE AI RAPPORTI DI IMPIEGO DEI DIPENDENTI STATALI - CONSEGUENTE INAPPLICABILITA' DELL'ART. 28 (REPRESSIONE DELL'ATTIVITA' ANTISINDACALE) - RIMEDI.
La inapplicabilita' dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, alle associazioni sindacali dei dipendenti statali - che consegue al disposto dell'art. 37 della stessa legge, il quale non consente l'applicazione delle disposizioni del c.d. Statuto dei lavoratori ai rapporti di impiego statali -, puo' dare adito, ove si escluda che dette associazioni possano tutelare il loro interesse al rispetto della liberta' sindacale innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione generale di legittimita', e si assuma che cio' possa concretare una irrazionale ed ingiustificabile diseguaglianza di trattamento rispetto alle altre associazioni sindacali con minorazione del loro diritto di difesa, alla prospettazione di questioni di legittimita' costituzionale, non dell'art. 37, che va immune da siffatta censura, ma delle norme che tali istituti direttamente disciplinano nei rispettivi ambiti.
LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 35 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 18 DEL TITOLO III DELLA STESSA LEGGE - SI ESTENDE ANCHE AGLI ENTI PUBBLICI SVOLGENTI ESCLUSIVAMENTE O PREVALENTEMENTE ATTIVITA' ECONOMICA (ASSIMILATI ALLE IMPRESE) - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le enunciative dell'art. 37 sulla applicabilita' dello Statuto ai rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti da enti pubblici, economici o non, comprendono necessariamente anche l'art. 35, che definisce il campo di applicazione delle disposizioni dell'art. 18 e del titolo III della legge. Queste disposizioni, pertanto, saranno applicabili anche agli enti pubblici, svolgenti esclusivamente o prevalentemente attivita' economica, e come tali assimilabili alle imprese, sulla base degli stessi criteri e limiti numerici stabiliti nei primi due commi dell'art. 35. I quali non determinano quindi nemmeno sotto questo profilo ingiustificata disparita' di trattamento, ne' tra imprese ed enti pubblici economici, ne' tra datori di lavoro non imprenditori ed enti pubblici non economici (per i quali ultimi, inoltre, l'art. 37 fa' espressa riserva dell'eventuale diverso regolamento secondo norme speciali).
Riguarda ancheart. 18 Statuto dei lavoratoriart. 35 Statuto dei lavoratori