Ordinanza n. 131/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 552Codice di procedura penale
- art. 538d.l. 104/1974
usata come parametro
citata
- art. 538Codice di procedura penale
- art. 1d.l. 104/1974
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 538, come
modificato dal d.l. 20 aprile 1974, n. 104 e 552 cod. proc. pen.
(Rettificazione di errori non determinanti annullamento -
Inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione), promosso
con ordinanza emessa il 20 aprile 1978 dal Tribunale per i minorenni di
Napoli nella procedura per incidente di esecuzione proposto nel
procedimento penale a carico di Cozzolino Ciro ed altro, iscritta al n.
647 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 52 del 21 febbraio 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale per i minorenni di Napoli, con ordinanza
20 aprile 1978, ha denunciato, in riferimento all'art. 111, secondo
comma, della Costituzione, l'illegittimità degli artt. 538, terzo
comma (come modificato dal d.l. 20 aprile 1974, n. 104, convertito in
legge 18 giugno 1974, n. 226), e 552 c.p.p., in quanto il loro
combinato disposto non consente all'imputato, nei cui confronti la
Corte di cassazione abbia pronunciato nel merito, di sindacare tale
statuizione anche nei casi di illegittima reformatio in peius;
considerato che, per quanto riguarda l'art. 538, terzo comma,
c.p.p. (modificato dall'art. 1 d.l. 20 aprile 1974, n. 104), la
questione è stata già decisa dalla Corte nel senso della non
fondatezza con la sentenza n. 184 del 19 luglio 1974, richiamata dallo
stesso giudice a quo, senza che vengano proposte nuove argomentazioni
né prospettati profili che non siano già stati esaminati in tale
decisione;
e che, per quanto riguarda l'art. 552 c.p.p. (disposizione già
ritenuta non illegittima, in riferimento all'art. 24 Cost., con la
sentenza n. 136 del 12 luglio 1972), la questione può dirsi anch'essa
risolta dalla sentenza n. 184 del 1974 attraverso l'affermazione del
principio (punto 4 del "Considerato in diritto") secondo cui "le
sentenze contro le quali l'art. 111, secondo comma, Cost. ammette il
ricorso di legittimità sono tutte quelle pronunciate da giudici
ordinari o speciali, purché diversi - ovviamente - da quel giudice al
quale il ricorso è diretto, e cioè dalla Corte di cassazione, che
costituisce, nel sistema attualmente vigente, l'ultima e suprema
istanza giurisdizionale";
visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 538, terzo comma (come modificato dal d.l.
20 aprile 1974, n. 104, convertito in legge 18 giugno 1974, n. 226), e
552 c.p.p., sollevata, in riferimento all'art. 111, secondo comma,
della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte