Art. 538 c.p.p.
Condanna per la responsabilita' civile
Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno, proposta a norma degli articoli 74 e seguenti. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresi' alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice. Se il responsabile civile e' stato citato o e' intervenuto nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno e' pronunciata anche contro di lui in solido, quando e' riconosciuta la sua responsabilita'. 289
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
289La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 12 luglio 2022, n. 173 (in G.U. 1ª s.s. 13/07/2022, n. 28), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuita' del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis del codice penale, decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.".
Testo vigente dal 14 luglio 2022, tuttora in vigore · versione 278 su Normattiva