Ordinanza n. 131/1990
Altra decisione · depositata il 16/03/1990 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 1d.P.R. 666/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del codice
di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 8
agosto 1955, n. 666 (Norme di attuazione, transitorie e di
coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente
modificazioni al codice di procedura penale), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 29 giugno 1989 dalla Corte d'appello di
Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Zampagna Marcello
ed altri, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dalla Sezione istruttoria
della Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di
Autru Ryolo ed altri, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1989
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di
Messina con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 e la Sezione
istruttoria della Corte d'appello di Reggio Calabria con ordinanza
emessa il 29 giugno 1989 hanno sollevato, l'una in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione, l'altra in riferimento all'art. 3
della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 131 del
codice di procedura penale del 1930 e, "di riflesso", dell'art. 1 del
d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, "nella parte in cui attribuisce ad un
organo giudiziario (Sezione istruttoria) la competenza ad applicare
le sanzioni ivi previste (sospensione dall'esercizio professionale)
"contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa",
sottoponendo così tale difensore a un procedimento penale aggiuntivo
rispetto a quello cui egli già soggiace e deve soggiacere (per
l'art. 130) davanti al Consiglio dell'ordine";
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo, in via principale, che - a seguito
della "sopravvenuta entrata in vigore del nuovo codice di procedura
penale, e perciò della norma contenuta nell'art. 105", con la quale
è stata "deferita alla competenza esclusiva del Consiglio
dell'Ordine Forense la irrogazione delle sanzioni disciplinari
relative all'abbandono della difesa dell'imputato" - venga disposta
la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un nuovo esame
della rilevanza e, in subordine, che la questione sia dichiarata
manifestamente infondata;
Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,
è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato
con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, il cui art. 105 attribuisce
al consiglio dell'ordine forense la "competenza esclusiva per le
sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al
rifiutio della difesa di ufficio";
e che spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttore
rilevante;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Sezione istruttoria della
Corte d'appello di Messina e alla Sezione istruttoria della Corte
d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990
Il direttore di cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte