Ordinanza n. 131/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/2000 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 74/1987
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2,
lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 5
della legge 6 marzo 1987, n. 74, promosso con ordinanza emessa il
16 novembre 1998 dal tribunale di Udine sul ricorso proposto da
Nadalin Flavio ed altra, iscritta al n. 59 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che il tribunale di Udine, dovendo decidere sulla
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha
sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 29 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2,
lettera b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi
di scioglimento del matrimonio), nel testo modificato dall'art. 5
della legge 6 marzo 1987, n. 74;
che il giudice a quo premette essere pacifico che i due
coniugi hanno concepito e generato un figlio durante il periodo di
separazione personale;
che la norma impugnata, mentre prevede che la pronuncia di
divorzio possa intervenire solo se la separazione si sia protratta
ininterrottamente per almeno tre anni a decorrere dalla prima udienza
di comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale,
prevede pure che l'eventuale interruzione della separazione debba
essere eccepita dalla parte convenuta e non dal pubblico ministero
obbligatoriamente interveniente;
che detta limitazione appare irrazionale "perché rimette
alla interessata iniziativa di parte il rispetto di una norma
cogente", e si pone in contrasto con l'art. 29 della Costituzione
perché non tutela adeguatamente i diritti della famiglia, potendo i
coniugi artificiosamente predisporre una separazione consensuale al
solo scopo di ottenere, in qualunque momento, la sentenza di
divorzio;
che, in ordine alla rilevanza, il tribunale fa presente che
la norma impugnata non consente di prendere in esame una circostanza
altrimenti decisiva per l'eventuale esito del giudizio di divorzio.
Considerato che il tribunale di Udine si duole in sostanza del
fatto che la norma impugnata subordini all'eccezione della parte
convenuta la possibilità di rilevare l'eventuale interruzione della
separazione tra coniugi, senza consentire analoga facoltà al giudice
o al pubblico ministero, specie nell'ipotesi di domanda congiunta;
che l'ordinanza di rimessione non specifica lo svolgimento
della vicenda processuale, ed in particolare se la questione sia
sorta nell'ambito di un giudizio contenzioso di divorzio ovvero in un
procedimento camerale introdotto da domanda congiunta, omettendo
inoltre di dare conto di quali siano state le posizioni del pubblico
ministero e le deduzioni delle parti, anche in ordine alla nascita
del figlio;
che il giudice a quo, limitandosi a riferire il fatto della
nascita di un figlio durante il periodo della separazione legale, non
motiva circa l'effettiva rilevanza, nella specie, di questo mero dato
ai fini dell'interruzione della separazione o, comunque, della
necessaria indagine sulla reversibilità del disfacimento della
comunione materiale e spirituale tra i coniugi (v. art. 1 della legge
1° dicembre 1970, n. 898, sentenza n. 181 del 1976 di questa Corte e
giurisprudenza costante della Cassazione);
che, infine, il generico riferimento alle possibili
"predisposizioni artificiose di apparenti separazioni consensuali"
finalizzate ad ottenere in qualunque momento la pronuncia di
divorzio, risulta privo di ogni precisazione in fatto e in diritto;
che, pertanto, la sollevata questione di costituzionalità
non è supportata da una sufficiente motivazione in ordine
all'essenziale requisito della rilevanza, e deve essere quindi
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, numero 2, lettera b), della
legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 29 della
Costituzione, dal tribunale di Udine con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte