Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1969

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/07/1969 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 607/1966

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

22 luglio 1966, n. 607, concernente norme di enfiteusi e prestazioni

fondiarie perpetue, promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1969

dal pretore di Manduria nel procedimento civile vertente tra la

Provincia di Monastica dei frati minori di San Giuseppe in Lecce e

Milizia Gregorio e Michele, iscritta al n. 104 del Registro ordinanze t

969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9

aprile 1969.

Udita nella camera di consiglio del 19 giugno 1969 la relazione del

Giudice Luigi Oggioni;

Ritenuto che, con ordinanza 20 febbraio 1969 il pretore di Manduria

ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della

legge 22 luglio 1966, n. 607, concernente norme in materia di enfiteusi

e prestazioni fondiarie perpetue, in relazione all'art. 42, secondo e

terzo comma, della Costituzione;

Considerato che la Corte, con la sentenza n. 37 del 13 marzo 1969,

ha già deciso identica questione, dichiarando l'illegittimità

costituzionale della norma impugnata, limitatamente alla parte in cui

comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della

legge conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941;

che inoltre, con ordinanza n. 102 del 22 maggio 1969, la Corte ha

dichiarato manifestamente infondata la stessa questione, sollevata in

giudizio di merito concernente rapporti istituiti prima di tale data;

che il caso attuale rientra indubbiamente nelle ipotesi come sopra

già decise dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607,

concernente norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie

perpetue, proposta in riferimento all'art. 42, secondo e terzo comma,

della Costituzione, con l'ordinanza del pretore di Manduria in data 20

febbraio 1969.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1969.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1969:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte