Ordinanza n. 132/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 14/04/1995 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge
della Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, in relazione
all'art. 18, primo comma, della stessa legge (T.U. delle leggi
regionali per la elezione del Consiglio regionale), promosso con
ordinanza emessa il 7 maggio 1994 dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Trento nel procedimento penale a
carico di Nanci Elena, iscritta al n. 417 del registro ordinanze 1994
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente della Giunta regionale
del Trentino-Alto Adige;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura di Trento ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione Trentino-Alto
Adige 8 agosto 1983, n. 7, nella parte in cui, in riferimento
all'illecito costituito dalla sottoscrizione di più liste di
candidati alla elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige, richiama, per quanto riguarda le disposizioni penali, le
disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 "Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
Deputati") anziché quelle - più gravi - previste dalla legge 17
febbraio 1968, n. 108 "Norme per l'elezione dei Consigli regionali
delle Regioni a statuto normale"), da ritenersi più aderenti, o
comunque maggiormente omogenee, alle fattispecie di reato sottoposte
al suo esame;
che, ad avviso del remittente, la norma impugnata eccede i
limiti alla potestà legislativa regionale previsti dagli artt. 4 e
23 dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), confliggendo con il principio della
riserva di legge statale in materia penale, e determinando, altresì,
in violazione dell'art. 3 della Costituzione, una disciplina più
favorevole nella Regione, rispetto al resto del territorio nazionale,
in ordine al reato costituito dalla sottoscrizione di più liste di
candidati alle elezioni del Consiglio regionale;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente della Giunta
regionale del Trentino-Alto Adige, concludendo per
l'inammissibilità, o comunque per l'infondatezza, della questione;
Considerato che il petitum della questione, così come sollevata
dal giudice remittente, è chiaramente volto a rendere più gravi,
mediante un intervento di questa Corte, le sanzioni previste per il
reato costituito dalla sottoscrizione di più liste di candidati alla
elezione del Consiglio regionale;
che una siffatta pronuncia va al di là dei poteri spettanti a
questa Corte, essendole preclusa dal fondamentale ed inderogabile
principio di stretta legalità dei reati e delle pene, il quale vieta
qualsiasi intervento volto all'aggravamento di una pena prevista in
astratto dal legislatore (v. sent. 3 marzo 1988, n. 249);
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 75 della legge della Regione
Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, in relazione all'art. 18,
primo comma, della stessa legge (T.U. delle leggi regionali per la
elezione del Consiglio regionale), sollevata, in riferimento all'
art. 3 della Costituzione, ed agli artt. 4 e 23
dello Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Trento, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 aprile 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte