Art. 4
((In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -)), la regione ha la ((competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente statuto,)) nelle seguenti materie:
- 1)ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto ((, compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva));
- 2)ordinamento degli enti para-regionali;
- 3)ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;
- 4)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5)impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6)servizi antincendi;
- 7)ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8)ordinamento delle camere di commercio;
- 9)sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10)contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.
Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva