Ordinanza n. 132/1997
Altra decisione · depositata il 09/05/1997 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 72Costituzione
- art. 82Costituzione
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato, sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti
del tribunale civile di Foggia, sorto a seguito della sentenza n.
749/1996 del 3 maggio-1 giugno 1996 con la quale lo stesso tribunale,
seconda sezione civile, si è pronunciato in ordine alla domanda di
risarcimento del danno non patrimoniale, proposta dal dott. Luigi
Picardi contro l'on. Francesco Cafarelli, con ricorso depositato il 2
aprile 1997 ed iscritto al n. 71 del registro ammissibilità
conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con ricorso depositato il 2 aprile 1997, la Camera
dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
tribunale di Foggia in relazione alla sentenza della II sezione
civile, n. 749 del 26 aprile-1 giugno 1996, con la quale l'ex deputato
Francesco Cafarelli veniva condannato al risarcimento del danno non
patrimoniale, nella misura di lire dieci milioni, a favore del
magistrato dott. Luigi Picardi, per le dichiarazioni, ritenute
diffamatorie, contenute in un esposto inviato dal convenuto -
all'epoca membro della stessa Camera e componente della commissione
antimafia - al Consiglio superiore della magistratura, e poi
confermate davanti all'ispettore ministeriale inviato a Foggia a
seguito dell'apertura dell'inchiesta sollecitata dal Consiglio;
che la ricorrente lamenta la lesione della sfera di attribuzioni
costituzionali della stessa Camera, risultante dagli artt. 68 e 64
della Costituzione, alla stregua dei quali spetterebbe in esclusiva
alla Camera di appartenenza del parlamentare il potere di valutare la
perseguibilità, anche in sede civile, di fatti commessi da un
proprio membro, definendo sia la natura del comportamento -
espressione di opinioni e voti - sia la sussistenza o meno della
connessione tra il comportamento, divenuto oggetto del giudizio
civile, e l'esercizio della funzione parlamentare;
che la Camera deduce che, nella fattispecie, il tribunale di
Foggia ha disatteso la valutazione di insindacabilità degli atti del
parlamentare compiuta dalla stessa Camera dei deputati in sede di
pronuncia sulla richiesta di autorizzazione a procedere a carico
dell'onorevole Cafarelli per il reato di diffamazione ai danni di
altro magistrato;
che comunque, ad avviso della ricorrente, l'esposto inviato al
Consiglio superiore della magistratura non potrebbe essere fonte di
responsabilità, trattandosi di atto doveroso, con il quale il
parlamentare, nella qualità di segretario della commissione
parlamentare antimafia, ha informato detto Consiglio dei risultati
dell'attività della commissione circa il comportamento del
magistrato;
che si chiede pertanto a questa Corte di dichiarare che spetta
esclusivamente ad essa Camera, ai sensi degli artt. 64, 68, 72 e 82
della Costituzione, valutare il comportamento dei parlamentari per le
opinioni ed i voti espressi nell'esplicazione del mandato, anche nei
confronti del giudice civile; di dichiarare che l'autorità
giudiziaria "è carente di giurisdizione in ordine alla
proponibilità dell'azione civile per il risarcimento dei danni senza
la previa deliberazione della Camera di appartenenza del parlamentare
in ordine alla valutazione se la fattispecie concreta rientri o meno
nell'ipotesi di cui all'art. 68" della Costituzione; e, in
conseguenza, di annullare la sentenza del tribunale di Foggia perché
viziata da difetto assoluto di potere, rientrando il fatto nella
detta previsione costituzionale;
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte è
chiamata a deliberare senza contraddittorio se il ricorso sia
ammissibile, in quanto esista la materia di un conflitto la cui
risoluzione spetti alla sua competenza;
che la Camera dei deputati è legittimata a sollevare il presente
conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente
la propria volontà in ordine all'applicabilità dell'art. 68, primo
comma, della Costituzione;
che al tribunale di Foggia va riconosciuta la legittimazione
passiva, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente la
volontà del potere cui appartiene, nell'ambito delle funzioni
giurisdizionali ad esso attribuite per la decisione sulla domanda di
risarcimento del danno avanzata in sede civile;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, la
ricorrente lamenta la lesione di attribuzioni ad essa spettanti in
base alla Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla
Camera dei deputati nei confronti del tribunale di Foggia con il
ricorso indicato in epigrafe;
Dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata
comunicazione alla Camera dei deputati, ricorrente, della presente
ordinanza; b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Tribunale di Foggia entro il termine di
dieci giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 9 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:132 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte