Art. 82 cost.
[1]Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
[2]A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti