Ordinanza n. 133/1983
Altra decisione · depositata il 05/05/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2675Codice civile
- art. 2legge 734/1973
- art. 3legge 734/1973
- art. 15legge 734/1973
usata come parametro
citata
- art. 2legge 22/1983
- art. 5legge 22/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 15
della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno
perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di
indennità particolari) e dell'art. 2675 cod. civ. (Responsabilità
del conservatore) promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1979 dal
tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da
Oliva Vincenzo ed altri contro il Ministero di Grazia e Giustizia ed
altri, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98 del 9 aprile 1980.
Visti l'atto di costituzione di Oliva Vincenzo ed altri e di
Minafra Vincenzo e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, coll'ordinanza e nel giudizio di cui all'epigrafe, il
TAR del Lazio sollevava questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2,3 e 15 l. 15 novembre 1973 n. 734, nonché dell'art. 2675 cod.
civ. per contrasto con gli artt. 3, 28, 36 e 97 Cost. in quanto,
stabilendo la corresponsione di un assegno perequativo agli impiegati
civili dello Stato, disponevano fra l'altro che gli emolumenti riscossi
dai conservatori dei registri immobiliari, per attività espletate a
richiesta e nell'esclusivo interesse dei privati, fossero integralmente
versati al bilancio dello Stato, in conto entrate eventuali del Tesoro,
che, però, detta legge, mentre privava i predetti funzionari dei
cennati emolumenti, lasciava tuttavia sussistere la diretta
responsabilità dei conservatori nei confronti dei privati utenti dei
servizi di conservatoria (art. 2675 cod. civ.); responsabilità
addirittura più grave di quella prevista per ogni altro impiegato
dello Stato (artt. 22 e 23 d.P.R. 3/1957) in quanto estesa alla colpa
lieve, e per di più escludente quella solidale dello Stato.
Che, per tutto ciò, i citati articoli della legge impugnata
venivano a risultare incompatibili con i principi di uguaglianza, di
responsabilità civile e amministrativa, di imparzialità della
pubblica amministrazione e di proporzionalità retributiva,
che svolgeva intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo, tramite l'Avvocatura dello Stato, che le questioni fossero
dichiarate infondate per vari motivi.
Considerato, però, che frattanto è sopravvenuta la l. 21 gennaio
1983 n. 22 che coll'art. 2 ha abrogato l'art. 2675 cod. civ.,
coll'art. 5 ha equiparato la responsabilità dei conservatori a quella
degli altri impiegati civili dello Stato, e coll'art. 6 ha esteso al
Ministero delle Finanze la responsabilità per i danni cagionati dai
conservatori dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973, anche
nelle ipotesi di assenza di dolo o colpa grave,
che conseguentemente il giudice a quo dovrà valutare l'incidenza
delle nuove citate disposizioni sulle questioni sollevate, per cui è
necessario restituirgli gli atti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al TAR del Lazio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VlRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:133 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte