Ordinanza n. 134/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2d.l. 393/1987
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto
legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre
1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni di immobili ad uso non
abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di
edilizia agevolata-convenzionata), promosso con ordinanza emessa il
14 aprile 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
tra Fiorenza Elda e Giannini Anna, iscritta al n. 478 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale dell'anno 1988.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato da Elda
Fiorenza, locatrice di un immobile ad uso non abitativo, contro Anna
Giannini, conduttrice con contratto di locazione cessato il 30 giugno
1984, per ottenere, per il periodo di occupazione dell'immobile
successivo a tale data, un'indennità in misura pari al canone di
mercato e il risarcimento dei danni per ritardata consegna, il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 aprile 1988, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25
settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478,
in quanto "esclude il diritto del locatore a pretendere somme diverse
dal canone contrattuale per tutto il periodo di protrazione di fatto
del rapporto, e precisamente dalla scadenza del regime transitorio
alla data fissata giudizialmente per il rilascio, ovvero alla data di
stipulazione del nuovo contratto";
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza.
Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i
medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal
Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con
la sentenza n. 22 del 1989.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.
393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia
di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e
di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata),
sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte