Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1989 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2d.l. 393/1987

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto

legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre

1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni di immobili ad uso non

abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di

edilizia agevolata-convenzionata), promosso con ordinanza emessa il

14 aprile 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente

tra Fiorenza Elda e Giannini Anna, iscritta al n. 478 del registro

ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 39, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice

relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento instaurato da Elda

Fiorenza, locatrice di un immobile ad uso non abitativo, contro Anna

Giannini, conduttrice con contratto di locazione cessato il 30 giugno

1984, per ottenere, per il periodo di occupazione dell'immobile

successivo a tale data, un'indennità in misura pari al canone di

mercato e il risarcimento dei danni per ritardata consegna, il

Tribunale di Roma, con ordinanza del 14 aprile 1988, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25

settembre 1987, n. 393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478,

in quanto "esclude il diritto del locatore a pretendere somme diverse

dal canone contrattuale per tutto il periodo di protrazione di fatto

del rapporto, e precisamente dalla scadenza del regime transitorio

alla data fissata giudizialmente per il rilascio, ovvero alla data di

stipulazione del nuovo contratto";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, concludendo per una dichiarazione di infondatezza.

Considerato che, in riferimento agli stessi parametri e con i

medesimi argomenti, la questione è già stata sottoposta dal

Tribunale di Roma a questa Corte, che l'ha giudicata non fondata con

la sentenza n. 22 del 1989.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n.

393, convertito in legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia

di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e

di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata - convenzionata),

sollevata dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte