Corte costituzionale

Ordinanza n. 134/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4

marzo 1997 dal pretore di Ferrara, iscritta al n. 323 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1997 il pretore di Ferrara

ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia, in

precedente processo, già giudicato lo stesso fatto a carico di

alcuni imputati con contestuale trasmissione di copia degli atti al

pubblico ministero per l'esercizio dell'azione penale nei confronti

di altri soggetti, a giudicare questi ultimi per lo stesso reato nel

successivo giudizio;

che il remittente premette di avere già avuto cognizione del

medesimo fatto attualmente sottoposto al suo giudizio allorché ebbe

ad assolvere per la stessa imputazione, con sentenza divenuta

irrevocabile, soggetti diversi ed a disporre la trasmissione di copia

degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso, essendo

emerse dall'istruttoria dibattimentale probabili responsabilità dei

terzi, che, a seguito di promovimento dell'azione penale, si trova

ora a giudicare;

che, ad avviso del giudice a quo il caso in esame non potrebbe

ritenersi assorbito nell'ipotesi di "incompatibilità del

denunciante" espressamente prevista dall'art. 34, comma 3, del codice

di procedura penale, poiché la mera trasmissione degli atti al

pubblico ministero per una valutazione in ordine all'esercizio

dell'azione penale costituirebbe un minus rispetto alla denuncia e,

tuttavia, la "forza della prevenzione" agirebbe anche in questa

fattispecie, in quanto la trasmissione degli atti presupporrebbe una

valutazione delle risultanze istruttorie di altro procedimento avente

ad oggetto il medesimo fatto, con conseguente violazione degli artt.

3 e 24 della Costituzione.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 330 del 1997, ha

già dichiarato non fondata analoga questione, chiarendo che

l'ipotesi in cui il giudice abbia trasmesso gli atti al pubblico

ministero affinché questi assuma le proprie determinazioni in ordine

al promovimento dell'azione penale per il medesimo fatto a carico di

un terzo rientra appieno tra quelle indicate nel terzo comma

dell'art. 34 cod. proc. pen;

che, in particolare, nell'anzidetta pronuncia, sulla scia della

sentenza n. 292 del 1992, questa Corte ha inquadrato il provvedimento

di trasmissione degli atti fra le denunce obbligatorie alle quali

sono generalmente tenuti i pubblici ufficiali che nell'esercizio o a

causa delle loro funzioni hanno notizia di un reato perseguibile

d'ufficio (sent. n. 352 del 1997);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 3, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Ferrara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte