Ordinanza n. 134/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/05/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2884Codice civile
- art. 177Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 649 codice di
procedura civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649
stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 14 febbraio 2000 dal
tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra Lavorazione
Metalli S.r.l. ed altri e la Banca di Roma S.p.a., iscritta al n. 360
del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 27, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, il giudice istruttore in funzione di giudice unico del
tribunale di Latina, con ordinanza del 14 febbraio 2000, ha sollevato
in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della
Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre
1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo
nell'art. 111 della Costituzione) questione di legittimità
costituzionale:
a) "in via principale", dell'art. 649 codice di procedura
civile, nella parte in cui non prevede che il giudice istruttore
possa revocare ex tunc (oltre che sospendere ex nunc) la clausola di
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo concessa inaudita
altera parte ai sensi dell'art. 642 codice procedura civile;
b) "in via subordinata", del combinato disposto degli
artt. 642, 655 e 649 codice di procedura civile, nella parte in cui
consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo
emesso inaudita altera parte di iscrivere, sui beni dell'ingiunto,
ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude dopo l'iscrizione
"ogni intervento interinale sulla sua efficacia", facendo permanere
gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in
cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi
elementi di fondatezza della sua opposizione;
che, seppure varie pronunce di questa Corte (sentenze n. 65 e
n. 200 del 1996; ordinanza n. 247 del 1996) hanno consolidato nel
diritto vivente il principio dell'irrevocabilità ex tunc prima della
sentenza che decida sull'opposizione, della provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo concessa ai sensi dell'art. 642 codice di
procedura civile, il rimettente dubita che il meccanismo di
differimento del contraddittorio, proprio del procedimento monitorio,
sia compatibile con i principi del giusto processo di cui al
novellato art. 111 della Costituzione, ove le norme denunciate non
consentano al debitore ingiunto, una volta instaurato il giudizio a
cognizione piena, di ottenere per gravi motivi, ancor prima della
decisione di merito, l'integrale rimozione ex tunc (degli effetti
provvisori dell'esecutività del decreto opposto, a suo tempo
concessa inaudita altera parte); ovvero "in subordine" non inibiscano
l'iscrizione di ipoteca giudiziale (ai sensi dell'art. 2884 codice
civile non cancellabile interinalmente, ma solo con provvedimento
giudiziale definitivo);
che, quanto alla rilevanza delle sollevate questioni, il
giudice rimettente, dopo aver precisato che nella specie il creditore
aveva iscritto ipoteca giudiziale sulla base del decreto opposto
(reso esecutivo, ai sensi dell'art. 642 codice procedura civile,
senza previa instaurazione del contraddittorio con il debitore) e
dopo aver sospeso con effetti ex nunc - in accoglimento dell'istanza
presentata in via subordinata dal debitore opposto - l'esecutività
del decreto ingiuntivo, osserva che soltanto la declaratoria di
illegittimità costituzionale delle norme denunciate renderebbe
esaminabile, prima della decisione di merito, l'istanza avanzata
dallo stesso debitore opponente, di revocare ex tunc la provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di infondatezza delle
sollevate questioni.
Considerato che le questioni, l'una subordinata all'altra,
sottoposte all'esame della Corte concernono rispettivamente l'una
l'art. 649 codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede
che il giudice istruttore possa revocare ex tunc (oltre che
sospendere ex nunc) la clausola di provvisoria esecutività del
decreto ingiuntivo opposto, concessa inaudita altera parte ai sensi
dell'art. 642 codice di procedura civile, e l'altra il combinato
disposto degli artt. 642, 655 e 649 codice di procedura civile, nella
parte in cui consente al creditore, sulla base della provvisoria
esecuzione, di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale,
facendone permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore
anche nel caso in cui questi abbia immediatamente fornito notevoli
elementi di fondatezza della sua opposizione; e ciò in riferimento
all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione, quale
modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, là
dove stabilisce che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra
le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e
imparziale;
che la questione proposta "in via principale" è
manifestamente inammissibile per irrilevanza in quanto, anche ove
fosse accolta introducendo una revocabilità ex tunc
dell'esecutività, non sarebbe idonea ad incidere nel giudizio a quo;
che, infatti, il giudice rimettente ha adottato in via
interinale un provvedimento di sospensione "nelle more della
decisione della Corte costituzionale", riservandosi in caso di
accoglimento delle questioni di costituzionalità di esaminare
l'istanza di revoca ex tunc con la caducazione di tutti gli effetti;
che la sospensione è un provvedimento nominato, dichiarato
ex lege non impugnabile (art. 177 codice di procedura civile) e
quindi non modificabile, né revocabile;
che, siccome la caducazione degli effetti dell'esecuzione
costituirebbe comunque modifica vietata dell'ordinanza di sospensione
emessa ex art. 649 codice di procedura civile, deve ritenersi che,
con l'emissione di tale ordinanza di sospensione, il giudice a quo
abbia consumato il proprio potere di provvedere in via interinale
sull'esecutività del titolo;
che, in relazione alla questione subordinatamente proposta,
l'ordinanza di rimessione non denuncia l'art. 2884 cod. civ. secondo
cui l'ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un
giudicato o di altro provvedimento definitivo;
che, pertanto, entrambe le questioni sono manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura
civile e del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 del codice
di procedura civile in riferimento all'art. 111, primo e secondo
comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale
23 novembre 1999, n. 2 (Inserimento dei principi del giusto processo
nell'art. 111 della Costituzione) sollevate dal giudice istruttore in
funzione di giudice unico del tribunale di Latina con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:134 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte