Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Famiglia - Obblighi dei genitori nei confronti dei figli - Inadempimento dell’obbligato - Ingiunzione, con decreto del presidente del tribunale, di versare una quota dei redditi dell’obbligato al coniuge o all’onerato delle spese di mantenimento della prole - Ritenuta inidoneità del decreto a costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale - Prospettata diversità di trattamento (rispetto al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo), in contrasto con il principio di tutela dei soggetti deboli - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
L'art. 148 del codice civile, nella parte concernente il decreto di ingiunzione per il pagamento delle somme destinate al mantenimento della prole, è una norma composita, e conseguentemente: a) se il decreto è emesso nei confronti dell'obbligato inadempiente (genitore o ascendente) segue le regole proprie del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ed è perciò titolo idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale, b) se il decreto medesimo è emesso nei confronti del terzo debitore dell'obbligato inadempiente, ragionevolmente, costituisce titolo esecutivo ma non è idoneo all'iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del terzo. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 148, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede - secondo l'assunto del rimettente - che il decreto ivi contemplato costituisca titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.
Riguarda ancheart. 156 Codice civileart. 148 Codice civileart. 2818 Codice civileart. 158 Codice civileart. 8 Legge sul divorzio
Procedimento civile - Procedimento di ingiunzione - Iscrizione d'ipoteca giudiziale sui beni dell'ingiunto, sulla base di un provvedimento provvisoriamente esecutivo - Asserito contrasto con i principi del giusto processo - Omessa denuncia della norma che consente la cancellazione dell'ipoteca giudiziale (art. 2884 cod. civ.) - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta "in via subordinata" del combinato disposto degli artt. 642, 655 e 649 cod. proc. civ., nella parte in cui consente al creditore, sulla base di un provvedimento esecutivo emesso 'inaudita altera parte', di iscrivere, sui beni dell'ingiunto, ipoteca giudiziale, la cui disciplina preclude - dopo l'iscrizione - <<ogni intervento interinale sulla sua efficacia>>, facendo permanere gli effetti pregiudizievoli a carico del debitore anche nel caso in cui questo, a contraddittorio instaurato, abbia fornito gravi elementi di fondatezza della sua opposizione. L'ordinanza di rimessione infatti non denuncia - come avrebbe dovuto - l'art. 2884 cod. civ. secondo cui l'ipoteca giudiziale può essere cancellata solo a seguito di un giudicato o di altro provvedimento definitivo. M.R.
Riguarda ancheart. 649 Codice di procedura civileart. 642 Codice di procedura civile
PROCESSO CIVILE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO OPPOSTO - POSSIBILITA', PER IL GIUDICE, DI DISPORRE ANCHE PER GRAVI MOTIVI, LA CANCELLAZIONE IN VIA PROVVISORIA DELL'IPOTECA GIUDIZIALE, ISCRITTA SULLA BASE DEL DECRETO INGIUNTIVO - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA SOGGETTI CHE ABBIANO SUBITO INGIUNZIONE NONCHE' LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 655 cod. proc. civ. e 2884 cod. civ., denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - in quanto non consentono di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare "la cancellazione in via provvisoria dell'ipoteca giudiziale". In ordine alla prospettata questione, finalizzata ad ottenere, attraverso la revoca, una definitiva rimozione degli effetti del decreto ingiuntivo (non essendo logicamente concepibile una cancellazione "provvisoria" dell'ipoteca), va infatti rilevato che la Corte ha gia' escluso il contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., del complessivo sistema della concessione e della sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel relativo giudizio. E' stato altresi' affermata la coerenza con il bilanciamento degli interessi in tale giudizio dedotti, della sospensione della esecutivita' del titolo - intesa come attitudine ad iniziare o proseguire il processo esecutivo - e esclusa, viceversa, la prospettata illegittimita' costituzionale della non revocabilita' 'ex tunc' della stessa, fondando tale conclusione sull'esigenza che non resti vanificata la pregressa fase monitoria, per cui "la conservazione degli atti in ipotesi gia' compiuti" - quale "l'iscrizione d'ipoteca" - si palesa pienamente giustificata nell'ottica di attesa dell'esito del processo, senza pregiudizio per la possibilita' di realizzazione di un credito gia' ritenuto meritevole della speciale tutela appunto prevista dall'art 642 cod. proc. civ.. - S. nn. 65/1996 e 200/1996. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 2884 Codice civile
INGIUNZIONE (PROCEDIMENTO PER) - DECRETI PROVVISORIAMENTE ESECUTIVI (EX ART. 642 COD.PROC.CIV.) - TITOLO PER L'ISCRIZIONE DI IPOTECA GIUDIZIALE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.CIV., ART. 655 - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO, 24
Nei procedimenti speciali, quale e` quello d'ingiunzione, al legislatore e` consentito differenziare le forme della tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarita` del rapporto da regolare; pertanto, il trattamento riservato al creditore nel rito monitorio - ove si fa piu` intenso l'interesse pubblico alla protezione del credito - appare razionale e conforme alla garanzia del diritto di difesa, non essendo il contraddittorio precluso, ma soltanto eventuale e differito. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 655 cod.proc.civ., nella parte in cui prevede che i decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ex art. 642 cod.proc.civ., costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale). - v. S. n. 185/1980, n. 94/1973 e n. 89/1972.
sentenza 37/1988massima n. 10205