Ordinanza n. 135/1977
Altra decisione · depositata il 14/07/1977 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 45legge 27/1951
usata come parametro
citata
- art. 66legge 27/1951
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 17
luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi) e 3
gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio 1942, n. 907
sul monopolio del sale e dei tabacchi), promossi con ordinanze emesse:
1) dalla Corte d'appello di Milano il 27 ottobre 1975, iscritta al
n. 268 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 132 dell'anno 1976;
2) dal tribunale di Como il 1 ottobre 1975, iscritte ai nn. da 294
a 312, da 336 a 342, 424, 364, 365, da 448 a 450, da 455 a 457 e 487
del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 151,164, 177, 218, 232 e 246 dell'anno 1976;
3) dalla Corte suprema di cassazione rispettivamente il 28 febbraio
1975, il 16 maggio 1975, il 21 marzo 1975, il 21 novembre 1975 e il 4
novembre 1975, iscritte ai nn. 314, 345,430,434 e 494 del registro
ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 145, 151, 205, 198 e 246 dell'anno 1976;
4) dal tribunale di Trani rispettivamente il 7 novembre 1975, il 30
settembre 1975, il 3 ottobre 1975, il 10 ottobre 1975, il 17 ottobre
1975, il 30 settembre 1975 e il 6 ottobre 1975, iscritte ai nn.
320,321,322,323,324,325,326,327 e 328 del registro ordinanze 1976 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 151
dell'anno 1976;
5) dal tribunale di Roma il 5 dicembre 1974, iscritta al n. 353 del
registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 158 dell'anno 1976;
6) dalla Corte d'appello di Bologna il 17 gennaio 1976, iscritta al
n. 349 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 151 dell'anno 1976;
7) dalla Corte d'appello di Venezia rispettivamente il 29 settembre
1975, l'8 e il 10 marzo 1976, il 20 novembre 1975, iscritte ai nn.
343, 573, 574 e 575 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 151, 267 e 260 dell'anno 1976;
8) dalla Corte d'appello di Trento il 31 marzo 1976, iscritta al n.
379 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 164 dell'anno 1976;
9) dalla Corte d'appello di Campobasso, il 4 dicembre 1975 e il 22
aprile 1976, iscritte ai nn. 385 e 663 del registro ordinanze 1976 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 164 e 340
dell'anno 1976;
10) dalla Corte d'appello di Bari rispettivamente il 19 maggio
1975, il 22 settembre e l'8 ottobre 1975, il 9 maggio 1975, il 19
settembre e il 12 settembre 1975, il 21 e il 26 novembre 1975, iscritte
ai nn. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,403,404 e 405 del registro
ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 170 e 177 dell'anno 1976;
11) dal tribunale di Genova il 12 dicembre 1975, iscritta al n. 413
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 177 dell'anno 1976.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che nei giudizi come in epigrafe indicati è sollevata
questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n.
907 (Legge sul monopolio del sale e dei tabacchi), così come
modificata dalla legge 3 gennaio 1951, n. 27, relativamente agli artt.
45 e segg. - con riferimento agli artt. 66 e segg. - ovvero nel suo
intero contenuto, per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 della
Costituzione.
Considerato che la detta questione è stata sollevata nel corso di
procedimenti penali a carico di soggetti imputati di contrabbando di
tabacchi lavorati esteri e che, a seguito dell'entrata in vigore della
legge 10 dicembre 1975, n. 724 (disposizioni sull'importazione e
commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni
alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri), ed in particolare con
riferimento a quanto disposto dall'art. 7 della detta legge, si rende
necessario che i giudici che hanno sollevato la indicata questione
procedano a nuovo esame di essa, al fine di accertare se permanga la
rilevanza della questione medesima (sul punto questa Corte si è già
pronunciata nello stesso senso, da ultimo, con ordinanza n. 231 del
1976).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe
siano restituiti alla Corte d'appello di Milano, al tribunale di Como,
alla Corte suprema di cassazione, al tribunale di Trani, al tribunale
di Roma, alla Corte d'appello di Bologna, alla Corte d'appello di
Venezia, alla Corte d'appello di Trento, alla Corte d'appello di
Campobasso, alla Corte d'appello di Bari, al tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -
GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -
ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1977:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte