Corte costituzionale

Ordinanza n. 135/1977

Altra decisione · depositata il 14/07/1977 · relatore Edoardo Volterra

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 45legge 27/1951

citata

  • art. 66legge 27/1951

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle leggi 17

luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi) e 3

gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio 1942, n. 907

sul monopolio del sale e dei tabacchi), promossi con ordinanze emesse:

1) dalla Corte d'appello di Milano il 27 ottobre 1975, iscritta al

n. 268 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 132 dell'anno 1976;

2) dal tribunale di Como il 1 ottobre 1975, iscritte ai nn. da 294

a 312, da 336 a 342, 424, 364, 365, da 448 a 450, da 455 a 457 e 487

del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 151,164, 177, 218, 232 e 246 dell'anno 1976;

3) dalla Corte suprema di cassazione rispettivamente il 28 febbraio

1975, il 16 maggio 1975, il 21 marzo 1975, il 21 novembre 1975 e il 4

novembre 1975, iscritte ai nn. 314, 345,430,434 e 494 del registro

ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 145, 151, 205, 198 e 246 dell'anno 1976;

4) dal tribunale di Trani rispettivamente il 7 novembre 1975, il 30

settembre 1975, il 3 ottobre 1975, il 10 ottobre 1975, il 17 ottobre

1975, il 30 settembre 1975 e il 6 ottobre 1975, iscritte ai nn.

320,321,322,323,324,325,326,327 e 328 del registro ordinanze 1976 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 145 e 151

dell'anno 1976;

5) dal tribunale di Roma il 5 dicembre 1974, iscritta al n. 353 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 158 dell'anno 1976;

6) dalla Corte d'appello di Bologna il 17 gennaio 1976, iscritta al

n. 349 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 151 dell'anno 1976;

7) dalla Corte d'appello di Venezia rispettivamente il 29 settembre

1975, l'8 e il 10 marzo 1976, il 20 novembre 1975, iscritte ai nn.

343, 573, 574 e 575 del registro ordinanze 1976 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 151, 267 e 260 dell'anno 1976;

8) dalla Corte d'appello di Trento il 31 marzo 1976, iscritta al n.

379 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 164 dell'anno 1976;

9) dalla Corte d'appello di Campobasso, il 4 dicembre 1975 e il 22

aprile 1976, iscritte ai nn. 385 e 663 del registro ordinanze 1976 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 164 e 340

dell'anno 1976;

10) dalla Corte d'appello di Bari rispettivamente il 19 maggio

1975, il 22 settembre e l'8 ottobre 1975, il 9 maggio 1975, il 19

settembre e il 12 settembre 1975, il 21 e il 26 novembre 1975, iscritte

ai nn. 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,403,404 e 405 del registro

ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

nn. 170 e 177 dell'anno 1976;

11) dal tribunale di Genova il 12 dicembre 1975, iscritta al n. 413

del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 177 dell'anno 1976.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 16 giugno 1977 il Giudice

relatore Edoardo Volterra.

Ritenuto che nei giudizi come in epigrafe indicati è sollevata

questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n.

907 (Legge sul monopolio del sale e dei tabacchi), così come

modificata dalla legge 3 gennaio 1951, n. 27, relativamente agli artt.

45 e segg. - con riferimento agli artt. 66 e segg. - ovvero nel suo

intero contenuto, per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 della

Costituzione.

Considerato che la detta questione è stata sollevata nel corso di

procedimenti penali a carico di soggetti imputati di contrabbando di

tabacchi lavorati esteri e che, a seguito dell'entrata in vigore della

legge 10 dicembre 1975, n. 724 (disposizioni sull'importazione e

commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni

alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri), ed in particolare con

riferimento a quanto disposto dall'art. 7 della detta legge, si rende

necessario che i giudici che hanno sollevato la indicata questione

procedano a nuovo esame di essa, al fine di accertare se permanga la

rilevanza della questione medesima (sul punto questa Corte si è già

pronunciata nello stesso senso, da ultimo, con ordinanza n. 231 del

1976).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe

siano restituiti alla Corte d'appello di Milano, al tribunale di Como,

alla Corte suprema di cassazione, al tribunale di Trani, al tribunale

di Roma, alla Corte d'appello di Bologna, alla Corte d'appello di

Venezia, alla Corte d'appello di Trento, alla Corte d'appello di

Campobasso, alla Corte d'appello di Bari, al tribunale di Genova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte