Ordinanza n. 135/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
citata
- art. 27Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 58Testo unico IVA
- art. 58d.P.R. 24/1979
- art. 43d.P.R. 24/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 43,
comma primo, e 58, commi primo, secondo e quarto, del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto) promossi con quattro ordinanze emesse il 12 ottobre 1978
dalla Commissione tributaria di II grado di Udine, iscritte ai nn. 602,
603, 604 e 605 del registro ordinanze 1978 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38 del 7 febbraio 1979.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di II grado di Udine, nel
giudizio relativo ai ricorsi di cui all'epigrafe, colle quattro
richiamate ordinanze proponeva varie questioni, tutte concernenti il
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
che, colle prime due ordinanze (nn. 602 e 603/78) i giudici a
quibus ritenendo che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 58,
primo e secondo comma del citato d.P.R. abbia natura di vera e propria
pena in senso sostanziale di diritto penale, ne traevano la conseguenza
del contrasto delle due disposizioni cogli artt. 102 e 27 Cost., sia
perché l'irrogazione della sanzione non è riservata al giudice, sia
perché è prevista a carico di persone giuridiche e non della singola
persona fisica cui compete la responsabilità penale,
che colla terza ordinanza (n. 604/78) si rilevava che, mentre
l'art. 52 prevede la possibilità di volontaria estinzione
dell'illecito (mediante pagamento di una somma pari ad 1/6 del massimo
della pena) per le violazioni constatate in occasioni di accessi e
verifiche, non altrettanto è consentito dall'art. 58 comma quarto del
d.P.R. in parola, sicché si verifica una ingiustificata disparità di
trattamento a situazioni analoghe, incompatibile col principio di cui
all'art. 3 Cost.,
che, infine, coll'ultima ordinanza (n. 605/78) segnalava la
Commissione Tributaria il contrasto dell'art. 43 comma primo del
ripetuto d.P.R. tanto coll'art. 3 quanto coll'art. 53 Cost. perché la
stessa sanzione colpisce sia chi definitivamente ometta una
dichiarazione, sia chi invece ne ritardi soltanto la presentazione,
facendo però poscia seguire spontaneo adempimento: situazione che,
oltre al principio di uguaglianza, violerebbe appunto anche il
principio di proporzionalità della capacità contributiva, inteso come
principio di analoga proporzione nelle sanzioni.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti in quanto tutti
concernono la stessa legge,
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha svolto intervento
chiedendo, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, che le sollevate
questioni siano dichiarate infondate,
che effettivamente le questioni sollevate colle prime due ordinanze
si fondano su presupposto manifestamente destituito di fondamento,
essendo insostenibile, per pacifica dottrina specialistica e per
diritto vivente (Cass. 14 aprile 1969 n. 1186; Cass. 25 marzo 1966 n.
791), che le sanzioni pecuniarie previste dalle norme in parola abbiano
natura penale,
che, invece, per quanto si riferisce alle altre due ordinanze, va
rilevata la sopravvenienza del d.P.R. 29 gennaio 1979 n. 24 che ha
modificato, nei sensi auspicati dall'ordinanza di rimessione, sia il
comma quarto dell'art. 58, sia l'intero art. 43 del d.P.R. 633/72, per
cui s'impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus affinché
valutino l'incidenza delle norme sopravvenute sulle questioni
sollevate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la riunione dei giudizi di cui alle ordinanze in epigrafe,
dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale sollevate colle ordinanze nn. 602 e 603/1978 del 12
ottobre 1978 dalla Commissione Tributaria di II grado di Udine per
asserito contrasto dell'art. 58, primo e secondo comma d.P.R. 26
ottobre 1972 n. 633 cogli artt. 27 e 102 Cost.;
ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per quanto si
riferisce alle ordinanze nn. 604 e 605/78 pure datate 12 ottobre 1978.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte