Ordinanza n. 135/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 640, secondo
comma, numero 1, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il
12 maggio 1992 dal Tribunale di Rieti nel procedimento penale a
carico di Volpe Sergio ed altri, iscritta al n. 484 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Rieti, dopo aver premesso come, alla
luce della evoluzione subita dal quadro normativo e
giurisprudenziale, abbia finito per prevalere la "tesi privatistica"
che assegna carattere d'impresa alla attività di raccolta del
risparmio e di esercizio del credito, indipendentemente dalla natura
pubblica o privata degli enti che la esercitano, cosicché risulta
parificata "la qualificazione soggettiva dei dipendenti bancari"
essendo ormai priva di rilievo, a tal fine, la natura dell'istituto
cui fanno capo, ha osservato che, mentre nella ipotesi di
appropriazione indebita il patrimonio dell'ente creditizio è
garantito allo stesso modo a prescindere dalla natura pubblica o
privata dell'ente,
ove l'aggressione sia stata realizzata mediante frode il patrimonio
della banca è diversamente tutelato sul piano penale a seconda che
si tratti di ente pubblico o privato, anche se nelle due fattispecie
poste a raffronto (appropriazione indebita e truffa) identica è "la
natura del bene protetto (l'integrità del patrimonio), la
qualificazione soggettiva dell'autore del reato (operatore bancario)
e la natura privatistica e imprenditoriale dell'attività
esercitata";
che, alla stregua delle riferite considerazioni, il giudice a
quo solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 640, secondo comma, numero 1, del codice
penale, ponendo a fondamento della propria censura l'irragionevole
disparità di trattamento sanzionatorio tra l'operatore bancario che
risponde di truffa in danno di un istituto di credito privato (art.
640, primo comma, del codice penale) e quello che ha commesso il
medesimo reato ai danni di un ente creditizio pubblico (art. 640,
secondo comma, n. 1, dello stesso codice), in relazione, altresì,
all'identico trattamento che viene invece riservato ad entrambi i
soggetti nella distinta ipotesi della appropriazione indebita,
parimenti iscritta nel Capo II, Titolo XIII, Libro II, del codice
penale, dedicato ai "delitti contro il patrimonio mediante frode";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non
fondata;
Considerato che se, da un lato, l'inquadramento della ordinaria
attività bancaria nella sfera del privato si è rivelata produttiva
di immediati effetti in ordine alla configurabilità di determinate
fattispecie che si tipizzano in ragione della particolare qualità
del soggetto attivo del reato, cosicché si è esclusa
l'applicabilità, nei confronti dei dipendenti delle aziende di
credito di diritto pubblico, "delle norme penali previste dal Capo I
del Titolo Secondo del codice penale, perché gli impiegati degli
enti creditizi pubblici, quando esercitano detta attività, non
esercitano una pubblica funzione amministrativa" (v. Sentenza n. 309
del 1988), deve per altro verso rilevarsi come la natura privatistica
che caratterizza l'attività del credito non possa ritenersi in sé
idonea ad escludere la qualità pubblica dell'ente che la esercita,
ove tale qualità risalti, come nella specie, ai fini di una più
penetrante tutela che l'ordinamento appresta quando gli interessi
generali di cui l'ente è portatore sono offesi dal reato;
che la ontologica ragionevolezza della tutela rafforzata di cui
l'ente pubblico gode svela, pertanto, l'infondatezza della doglianza,
la quale pretende di assumere a fondamento della censura una
disparità di trattamento che trova invece adeguata giustificazione
nella diversa qualità, non dei soggetti attivi, ma delle parti
offese dal delitto di truffa;
che, d'altra parte, non potendosi il delitto previsto dall'art.
640 del codice penale iscrivere nel novero dei cosiddetti reati
propri, la circostanza che il delitto stesso sia stato realizzato da
un dipendente di una azienda di credito evoca una questione di mero
fatto che non incide sulla struttura della fattispecie, giacché
identico permane il trattamento sanzionatorio anche nella ipotesi in
cui il reato sia commesso da un "estraneo" alla azienda;
e che, di conseguenza, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 640, secondo comma, numero 1, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte