Art. 1 c.p.
Reati e pene: disposizione espressa di legge
Nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, ne' con pene che non siano da essa stabilite.
Testo vigente dal 26 ottobre 1930, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva