Ordinanza n. 136/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16-bislegge 249/1968
- art. 47legge 775/1970
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16- bis della
legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il riordinamento
dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni
e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti
statali"), modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art.
47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni
dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1985 dal
T.A.R. per la Campania, iscritta al n. 501 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1,
prima serie speciale dell'anno 1986;
Visto l'atto di costituzione di Ciafardini Nicola nonché l'atto
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il T.A.R. per la Campania, con ordinanza in data 29
gennaio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
degli artt. 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al
Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il
decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e
delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificata dalla legge
28 ottobre 1970, n. 775, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 18
marzo 1968, n. 249") e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,
("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo"), in riferimento agli artt. 3 e
36 Cost.;
che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale
delle norme denunciate, a causa della mancata attribuzione anche ai
presidi del trattamento economico previsto per i dirigenti,
osservando al riguardo che la questione di legittimità
costituzionale, così proposta, sarebbe diversa da quella già
sottoposta all'esame di questa Corte e decisa con la citata sentenza
n. 228 del 1976, e ciò in quanto "l'attuale ricorrente non fa
questione di attribuzione della qualifica dirigenziale ma del solo
trattamento economico, mentre la sentenza richiamata escludeva la
violazione degli artt. 3 e 36 Cost., tenendo presente che oggetto del
giudizio era la richiesta del riconoscimento ai presidi della
qualifica di primo dirigente e non semplicemente dell'attribuzione
del trattamento economico relativo";
che si è costituita in giudizio la parte privata, depositando
due memorie difensive, con le quali ha chiesto che venga dichiarata
l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;
che è intervenuta per la Presidenza del Consiglio l'Avvocatura
Generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata non
fondata;
Considerato che la prospettazione riduttiva, contenuta
nell'ordinanza di rimessione e ribadita negli scritti difensivi della
parte privata, non modifica i termini della questione come già
esaminata da questa Corte con la sentenza n. 228 del 1976 perché il
trattamento economico che i presidi intenderebbero conseguire è
previsto dalle norme denunciate con riferimento alla attribuzione
delle qualifiche dirigenziali ad alcune categorie di dipendenti
pubblici, per cui, una volta che detta sentenza ha escluso che tale
tipo di qualifiche, attesa la peculiarità delle funzioni connesse,
possa essere riconosciuta anche ai presidi, viene meno il presupposto
stesso per potersi ipotizzare l'estensione in via additiva, nei loro
confronti, del relativo trattamento economico;
Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249
("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello
Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificata
dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, ("Modifiche ed integrazioni alla
legge 18 marzo 1968, n. 249") e 47 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,
("Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo"), in riferimento agli artt. 3 e
36 Cost., sollevata dal T.A.R. per la Campania con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte