Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 16-bislegge 249/1968
  • art. 47legge 775/1970

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16- bis della

legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al Governo per il riordinamento

dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni

e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti

statali"), modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775 e dell'art.

47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ("Disciplina delle funzioni

dirigenziali delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento

autonomo"), promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1985 dal

T.A.R. per la Campania, iscritta al n. 501 del registro ordinanze

1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1,

prima serie speciale dell'anno 1986;

Visto l'atto di costituzione di Ciafardini Nicola nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il T.A.R. per la Campania, con ordinanza in data 29

gennaio 1985, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

degli artt. 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 ("Delega al

Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il

decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e

delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificata dalla legge

28 ottobre 1970, n. 775, ("Modifiche ed integrazioni alla legge 18

marzo 1968, n. 249") e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,

("Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo"), in riferimento agli artt. 3 e

36 Cost.;

che il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale

delle norme denunciate, a causa della mancata attribuzione anche ai

presidi del trattamento economico previsto per i dirigenti,

osservando al riguardo che la questione di legittimità

costituzionale, così proposta, sarebbe diversa da quella già

sottoposta all'esame di questa Corte e decisa con la citata sentenza

n. 228 del 1976, e ciò in quanto "l'attuale ricorrente non fa

questione di attribuzione della qualifica dirigenziale ma del solo

trattamento economico, mentre la sentenza richiamata escludeva la

violazione degli artt. 3 e 36 Cost., tenendo presente che oggetto del

giudizio era la richiesta del riconoscimento ai presidi della

qualifica di primo dirigente e non semplicemente dell'attribuzione

del trattamento economico relativo";

che si è costituita in giudizio la parte privata, depositando

due memorie difensive, con le quali ha chiesto che venga dichiarata

l'illegittimità costituzionale delle norme denunciate;

che è intervenuta per la Presidenza del Consiglio l'Avvocatura

Generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata non

fondata;

Considerato che la prospettazione riduttiva, contenuta

nell'ordinanza di rimessione e ribadita negli scritti difensivi della

parte privata, non modifica i termini della questione come già

esaminata da questa Corte con la sentenza n. 228 del 1976 perché il

trattamento economico che i presidi intenderebbero conseguire è

previsto dalle norme denunciate con riferimento alla attribuzione

delle qualifiche dirigenziali ad alcune categorie di dipendenti

pubblici, per cui, una volta che detta sentenza ha escluso che tale

tipo di qualifiche, attesa la peculiarità delle funzioni connesse,

possa essere riconosciuta anche ai presidi, viene meno il presupposto

stesso per potersi ipotizzare l'estensione in via additiva, nei loro

confronti, del relativo trattamento economico;

Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 16- bis della legge 18 marzo 1968, n. 249

("Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello

Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle

carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali"), modificata

dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, ("Modifiche ed integrazioni alla

legge 18 marzo 1968, n. 249") e 47 d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,

("Disciplina delle funzioni dirigenziali delle Amministrazioni dello

Stato, anche ad ordinamento autonomo"), in riferimento agli artt. 3 e

36 Cost., sollevata dal T.A.R. per la Campania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte