Ordinanza n. 136/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/03/1989 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 19 dicembre 1988, depositato in Cancelleria il
23 dicembre 1988 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1988, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione n.
10696 in data 23 settembre 1988, con la quale la Giunta provinciale
ha autorizzato il trasferimento di due sportelli bancari della Cassa
di Risparmio di Trento e Rovereto.
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Trento;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Luigi Mengoni
Ritenuto che, con ricorso notificato il 19 dicembre 1988, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
dello Stato, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti
della Provincia autonoma di Trento in seguito alla deliberazione n.
10696 del 23 settembre 1988 con cui la Giunta provinciale ha
autorizzato il trasferimento di due sportelli bancari della Cassa di
Risparmio di Trento e Rovereto siti in Pozza di Fassa e Levico Terme,
per violazione degli artt. 5, n. 3, e 11 dello statuto speciale per
il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) in riferimento
all'art. 2 delle Norme di attuazione in materia di ordinamento delle
aziende di credito a carattere regionale (d.P.R. 26 marzo 1977, n.
234);
che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la
Provincia di Trento, rappresentata dagli avvocati Valerio Onida e
Gualtiero Rueca, eccependo l'"inammissibilità del ricorso per
mancato rispetto del termine previsto dall'art. 39 della legge n. 87
del 1953".
Considerato che la delibera impugnata è stata comunicata al
Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta al destinatario il
18 ottobre 1988;
che da questa data, certificata dal timbro postale apposto sulla
cartolina-avviso di ricevimento, deve calcolarsi il termine di
sessanta giorni per produrre ricorso, previsto dall'art. 39, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendosi presumere che il
destinatario della comunicazione sia venuto a conoscenza del suo
contenuto nel momento dell'arrivo al suo indirizzo;
che il termine è scaduto il 17 dicembre 1988, mentre il ricorso
in oggetto è stato notificato alla Provincia il 19 dicembre, e
quindi fuori termine.
Visti gli artt. 26 della legge n. 87 del 1953, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità del ricorso per regolamento
di competenza indicato in epigrafe, proposto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri contro la Provincia autonoma di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte