Art. 5
La regione, ((nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 e dei principi fondamentali)) stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
- 1)NUMERO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 23 SETTEMBRE 1993, N.2;
- 2)ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 3)ordinamento dagli enti di credito fondiario e di Credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonche' delle aziende di credito a carattere regionale.
Testo vigente dal 23 giugno 2026, tuttora in vigore · versione 18 su Normattiva