Corte costituzionale

Ordinanza n. 137/1976

Altra decisione · depositata il 26/05/1976 · relatore Angelo de Marco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, terzo

comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico delle leggi sulle

pensioni civili e militari), promosso con ordinanza emessa il 12

novembre 1974 dalla Corte dei conti - sezione IV pensioni militari -

sul ricorso di Tronci Efisio, iscritta al n. 338 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 242 del

10 settembre 1975.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1976 il Giudice

relatore Angelo De Marco.

Ritenuto che la Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale

(pensioni militari) - con ordinanza 12 novembre 1974 - 13 marzo 1975,

su conforme richiesta del Procuratore generale, ha sollevato questione

di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della

Costituzione, dell'art. 54, comma terzo, del r.d. 21 febbraio 1895, n.

70, che dispone la non computabilità dei servizi prestiti prima della

diserzione, agli effetti della pensione;

che, nell'ordinanza, quanto alla non manifesta infondatezza, si

osserva che detto art. 54, comma terzo, escludendo dal computo della

pensione il servizio prestato anteriormente alla diserzione ha

manifesto carattere sanzionatorio, nei confronti di un comportamento

illecito, già perseguito penalmente nella competente sede,

trasferendone le conseguenze anche nel campo pensionistico, in

violazione del principio sancito dall'art. 36 della Costituzione,

secondo il quale deve essere assicurato a tutti i lavoratori il

corrispettivo del rapporto, anche nella forma di retribuzione differita

a fini previdenziali.

Considerato che il giudice a quo ha motivato la rilevanza della

questione sollevata in considerazione del fatto che la legge 8 giugno

1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la

riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di

altro Ente pubblico), ha bensì abrogato l'impugnato art. 54 del t.u.

n. 70 del 1895 ma soltanto con decorrenza dal 1 gennaio 1966;

che è sfuggita alla Corte dei conti la circostanza che alla data

dell'ordinanza di rimessione era già entrato in vigore il nuovo testo

unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e

militari dello Stato (d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092), il quale, dopo

aver ribadita (all'art. 254) l'abrogazione della norma impugnata, con

l'art. 256 ha riconosciuto l'efficacia retroattiva fino al 1958 di

detta abrogazione;

che, pertanto, è opportuno rinviare gli atti al giudice a quo,

perché riesamini la rilevanza della questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte