Ordinanza n. 137/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1982 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art.
1901, comma 2 e 3, cod. Civ. (mancato pagamento del premio di
assicurazione) promossi con ordinanze emesse il 15 e il 5 febbraio 1980
dal Tribunale di Torino, rispettivamente iscritte ai nn. 444 e 480 del
registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 215 e n. 256 del 1980;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1982 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 febbraio 1980 il Pretore di
Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
1901 cod. civ. in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., in quanto detta
norma attribuendo all'assicuratore il diritto alla riscossione del
premio anche per il periodo in cuila garanzia assicurativa resta
sospesa per l'inadempienza dell'assicurato, porrebbe in essere un
ingiustificato privilegio a favore del primo senza che siano
ravvisabili al riguardo motivi di utilità sociale;
che, con altra ordinanza del 15 febbraio 1980 lo stesso Pretore ha
sollevato analoga questione, limitando la censura sotto il profilo
della pretesa violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Considerato che le ordinanze sopra menzionate riguardano questioni
identiche o sostanzialmente connesse e che pertanto i relativi giudizi
vanno riuniti e congiuntamente decisi;
che le questioni sopra sollevate sono state già dichiarate non
fondate con sentenza n. 18 del 23 gennaio 1975;
che non sussistono né sono stati addotti motivi tali da indurre la
Corte a mutare tale orientamento, poiché il giudice a quo che pur
chiede espressamente la modifica di detta decisione, si limita a
riproporre sostanzialmente le argomentazioni a suo tempo poste a base
delle censure, con particolare riferimento alla pretesa elusione del
vincolo sinallagmatico tra le parti a vantaggio dell'assicuratore che
deriverebbe dalla disparità di trattamento denunziata, già peraltro
espressamente disattesa dalla Corte con la ripetuta decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
primo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1901 codice civile, sollevate con riferimento
agli artt. 3 e 41 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte