Ordinanza n. 137/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/04/1987 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 63legge 69/1963
usata come parametro
citata
- art. 2legge 308/1969
- art. 2legge 69/1963
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge
3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della professione di giornalista)
promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1986 dal Tribunale di
Milano nel procedimento vertente tra Franco Di Bella e il Consiglio
Nazionale dei Giornalisti, iscritta al n. 611 del registro ordinanze
del 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50
della prima serie speciale del 22 ottobre 1986.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Visti gli atti di costituzione di Franco Di Bella e del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 9
maggio 1986 (Reg. ord. n. 611 del 1986), ha sollevato, in riferimento
all'art. 108 Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Ordinamento della
professione di giornalista), "nella parte in cui prevede che presso
il Tribunale (o la Corte d'Appello) il collegio debba essere
integrato da un giornalista professionista e da un giornalista
pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio dell'anno
giudiziario dal Presidente della Corte d'Appello, su designazione del
Consiglio Nazionale dell'Ordine", sotto il profilo che la
designazione dei "membri laici" proprio ad opera di una delle parti
del giudizio, la cui decisione costituisce oggetto dell'impugnativa,
confliggerebbe col principio di indipendenza degli organi giudicanti;
che nel presente giudizio si sono costituiti il sig. Franco Di
Bella, rappresentato e difeso dall'avv. Corso Bovio, chiedendo
l'accoglimento della questione, ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Giornalisti, rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Franco
Gaetano Scoca, chiedendone il rigetto;
che è intervenuto, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello
Stato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, deducendo
l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
Considerato che il terzo comma dell'art. 63 della legge 3 febbraio
1963, n. 69 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la
sentenza n. 11 del 1968 e che, in seguito a questa pronunzia, la
disposizione caducata è stata sostituita con l'art. 2 della legge 10
giugno 1969, n. 308;
che l'ordinanza di rimessione del Tribunale di Milano non solo
non fa alcun riferimento alla citata sentenza
n. 11 del 1968 ed alla successiva legge 10 giugno 1969, n. 308 ma
soprattutto si riferisce letteralmente al testo della vecchia
disposizione dichiarata illegittima e ciò per ben due volte, sia
nella motivazione sia nel dispositivo, laddove si parla testualmente
di collegio "integrato da un giornalista professionista e da un
giornalista pubblicista, nominati in numero doppio all'inizio
dell'anno giudiziario", mentre la nuova disposizione introdotta
dall'art. 2 della legge n. 308 del 1969 parla invece di collegio
"integrato da un giornalista e da un pubblicista, nominati in numero
doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario";
che queste circostanze, e specialmente il riferimento alla
nomina annuale anziché quadriennale (a prescindere dalla diversa
dizione relativa ai "membri laici", nella vecchia norma e
nell'ordinanza indicati come "giornalista professionista" e
"giornalista pubblicista" e nella nuova legge come "giornalista" e
"pubblicista"), rendono evidente che con l'ordinanza in questione è
stata impugnata la vecchia disposizione di cui al terzo comma
dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e non già il nuovo
testo introdotto dall'art. 2 della legge n. 308 del 1969;
che, pertanto, essendo l'oggetto dell'impugnazione costituito da
una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima, la
proposta questione di legittimità costituzionale, giusta la prassi
giurisprudenziale di questa Corte, va dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69
sollevata dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il
10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: DELL'ANDRO
Depositata in cancelleria il 16 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte