Ordinanza n. 137/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1988 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 160/1955
- art. 10legge 160/1955
- art. 15legge 160/1955
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15
della legge 19 marzo 1955, n. 160 ("Norme sullo stato giuridico del
personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di
istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"),
promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11 aprile 1985 dal T.A.R. della
Liguria iscritte rispettivamente ai nn. 806 e 807 del registro
ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, 1ª serie speciale dell'anno 1986;
Visti gli atti di costituzione di Serra Franca nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale per la Liguria,
nel corso di due giudizi instaurati dall'insegnante non di ruolo
Franca Serra, per l'annullamento di due provvedimenti a lei relativi,
adottati dal Provveditore agli Studi di Genova, ha sollevato, con due
distinte ordinanze, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 9, 10 e 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ("Norme sullo
stato giuridico del personale insegnate non di ruolo delle scuole e
degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale
e tecnica"), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo
comma, e 38, secondo comma, Cost.;
che, ad avviso del giudice a quo, il diverso regime delle
assenze per malattia, accertata dall'amministrazione, nei riguardi
degli insegnanti non di ruolo, sarebbe ingiustificatamente
discriminatorio rispetto al più favorevole regime previsto per il
restante personale statale non di ruolo sotto i seguenti profili: a)
l'art. 10 introduce per il personale insegnante, ai fini della
conservazione del posto, un ulteriore limite massimo - rispetto a
quello posto per il restante personale statale - relativo al computo
cumulativo delle assenze nell'arco di un triennio, non
giustificabile, in relazione alla tutela del diritto alla salute, con
l'atipicità della funzione didattica; b) per gli insegnanti non di
ruolo, il potere di licenziamento ha un carattere rigidamente
vincolato, in relazione alle ipotesi previste dai precedenti artt. 9
e 10 della legge n. 160 del 1955, di contro al carattere
discrezionale dell'analogo potere previsto per le altre
amministrazioni dello Stato, mentre tale diversità non appare
giustificabile in base "ad alcuna specialità di ratio pertinente
alla funzione didattica";
che è costituita in giudizio la parte privata, la quale ha
chiesto che la questione venga dichiarata fondata, ed ha spiegato
intervento la Presidenza del Consiglio, per il tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta
infondatezza della questione;
Considerato che le due ordinanze di rinvio prospettano identica
questione di legittimità costituzionale, e possono perciò essere
congiuntamente definite;
che, a fronte della obbiettiva diversità della disciplina
normativa vigente, considerata nel suo complesso, fra il personale
insegnante, e il personale delle altre amministrazioni statali,
appare apodittica l'affermazione, contenuta nelle ordinanze di rinvio
secondo cui, con riferimento a questo aspetto specifico, relativo al
regime delle assenze per malattia degli insegnanti non di ruolo, non
sarebbe giustificabile il trattamento previsto, diverso da quello del
restante personale statale non di ruolo;
che, invece, ad avviso della Corte, per quel che riguarda gli
insegnanti non di ruolo, le modalità di reclutamento ad andamento
ciclico, di assegnazione delle sedi, di conservazione del posto,
presentano peculiarità tali, rispetto alla disciplina relativa al
restante personale statale, da non far apparire ingiustificata la
disciplina diversificata quanto al regime delle assenze;
che non è conferente il richiamo, contenuto nelle ordinanze di
rinvio, alla circostanza che il regime dei congedi e delle
aspettative è invece identico per il personale di ruolo docente e
non docente (art. 62 d.P.R. n. 417 del 1974), non potendo questo
regime essere assunto come punto di riferimento tale da richiedere
una analoga assimilazione anche per il personale non di ruolo, in
quanto, la situazione del personale di ruolo, proprio a ragione della
stabilità del rapporto, è certamente diversa da quella del
personale non di ruolo;
che, pertanto, la questione, prospettata sotto entrambi gli
anzidetti profili, è manifestamente infondata;
Visti gli art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti in giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10 e 15 della
legge 19 marzo 1955, n. 160, ("Norme sullo stato giuridico del
personale insegnante non di ruolo delle scuole e degli istituti di
istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica"),
sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 32, primo comma,
e 38, secondo comma, Cost., dal tribunale amministrativo regionale
della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte